Art. 355 – Codice civile – Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione [360, 383].
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.