Art. 355 – Codice civile – Protutore
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione [360, 383].
Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se una persona non è in grado di provvedere a se stessa, il problema non è solo pratico: il diritto prevede strumenti di protezione come tutela e curatela.
- La tutela sostituisce integralmente la volontà del soggetto; la curatela interviene solo per atti specifici.
- Gli atti più rilevanti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia del patrimonio del soggetto protetto.
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