Art. 383 – Codice civile – Esonero dall’ufficio

Il giudice tutelare [344] può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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