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Art. 385 — Conto finale

Art. 385 — Conto finale

Il tutore che cessa dalle funzioni [ 383 ] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare . Questi può concedere una proroga [ 263 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9781/1995

L’art. 385 c.c., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell’esistenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull’attività espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato. Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall’incarico a seguito della morte dell’interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l’esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore provvisorio e di recuperare i beni dell’interdicendo eventualmente in suo possesso.

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