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Art. 431 — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

Art. 431 — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione [ 429 ] produce i suoi effetti appena passata in giudicato [ 324 c.p.c. ].

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione [ 133 c.p.c. ] della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [ 432 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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