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Art. 432 — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

Art. 432 — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione

L’autorità giudiziaria [ 712, 720 c.p.c. ] che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso, il primo comma dell’articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione [ 426 ] compiuti dall’inabilitato [ 415 ] dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione [ 429 ], possono essere impugnati [ 427 ] solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [ 324 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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