Art. 432 – Codice civile – Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione
L'autorità giudiziaria [712, 720 c.p.c.] che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso, il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione [426] compiuti dall'inabilitato [415] dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione [429], possono essere impugnati [427] solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10583/2018
La ricognizione di debito formulata dalla società di capitali a favore del socio, attraverso cui la prima intenda attribuire al secondo il diritto di recedere dalla società e di ottenere la restituzione del conferimento in conto capitale, nonché del sovrapprezzo, versati al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale, è nulla per contrarietà alle norme imperative che regolano il contratto sociale, in quanto, non avendo ad oggetto poste debitorie corrispondenti a crediti esigibili del socio verso la società, tende a neutralizzare il rischio imprenditoriale cui questi si sottopone incondizionatamente con la sottoscrizione del capitale sociale.
Cass. civ. n. 12117/2014
Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell'art. 322 cod. civ., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età. Né è precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ., allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.
Cass. civ. n. 23541/2013
La disciplina dell'art. 2432 c.c., in base alla quale, ove il compenso previsto per i promotori, i soci fondatori e gli amministratori sia stabilito in forma di partecipazione agli utili, lo stesso va determinato sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale e delle imposte, si applica anche alla remunerazione degli amministratori "investiti di particolari cariche" ai sensi dell'art. 2389 c.c., tra cui rientra l'amministratore delegato.
Cass. civ. n. 11265/2002
L'art. 1432 c.c., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all'art. 1445 c.c.