Art. 440 – Codice civile – Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi riceve [438], l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore [433] è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10490/2025
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).
Cass. civ. n. 17988/2024
In tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.
Cass. civ. n. 5380/2024
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).
Cass. civ. n. 1577/2019
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, stante l'inequivoco tenore dell'art. 440 c.c., occorre tener presenti i mutamenti delle condizioni economiche delle parti verificatesi in corso di causa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, ai fini della quantificazione dell'assegno alimentare dovuto dal fratello nei confronti della sorella, aveva tenuto conto dell'attribuzione in favore di quest'ultima di un trattamento pensionistico nonché della percezione di ulteriori somme, vicende intervenute in corso di causa).
Cass. civ. n. 5734/2019
Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 20564/2015
In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, come tale rilevabile anche d'ufficio, salvo che lo pseudo rappresentato agisca in giudizio formulando una domanda che presupponga l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri, ovvero si costituisca e difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio tale contratto (nella specie, formulando richieste di risarcimento del danno per dolo contrattuale ex art. 1440 c.c. e di rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 c.c.), dovendosi ritenere, in tal caso, l'originaria carenza dei poteri rappresentativi superata in virtù di una ratifica, sia pure tacita, del negozio, e, dunque, senza possibilità di rilievo officioso.
Cass. civ. n. 14046/2013
L'azione risarcitoria esperibile dall'avente diritto alla prelazione agraria ex art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale sia destinatario di una proposta di alienazione del fondo ad un prezzo artatamente superiore a quello realmente pattuito tra le parti, va ricondotta alla comune azione di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., e non all'"actio dolis causam incidens" ex art. 1440 cod. civ., costituendo un'azione di tutela esterna del diritto di prelazione, il cui esercizio viene così reso più oneroso.
Cass. civ. n. 5965/2012
In ipotesi di domanda di risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto valido ed efficace ma "sconveniente", l'eventuale esistenza dell'inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente, il quale abbia violato l'obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al "minor vantaggio" ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dallo stesso. Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l'obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, così da consentire all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse. (Nella specie, la circostanza taciuta riguardava il fatto che sul terreno, venduto come destinato a verde ed a parcheggi, sarebbe stata trasferita l'edificabilità da altri immobili di proprietà dell'acquirente, con conseguente incremento del valore del suolo).
Cass. civ. n. 9523/1999
In ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l'altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, invece, aveva ritenuto che la domanda risarcitoria supponesse la proposizione della domanda di annullamento del contratto, che non era stata formulata).
Cass. civ. n. 8318/1990
In tema di dolus incidens (art. 1440 c.c.), e con riguardo all'azione di risarcimento del conseguente danno, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.
Cass. civ. n. 2798/1990
L'art. 1440 c.c., in tema di dolo incidente, cioè di raggiri di un contraente che abbiano determinato per l'altro condizioni più onerose, nonché di responsabilità risarcitoria del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal c.c., anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto a far valere quella responsabilità, vertendosi in materia di fatto illecito, inerente al momento formativo del contratto, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., non alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 c.n., la quale riguarda solo i diritti «derivanti» dal contratto stesso.
Cass. civ. n. 3176/1981
Nella controversia vertente sull'annullamento del contratto per dolo determinante (art. 1439 c.c.), ovvero sulla risoluzione del medesimo per inadempimento, non può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione l'esistenza di un dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c., trattandosi di questione del tutto estranea all'oggetto della contesa, in quanto idonea a comportare una responsabilità per danni del contraente in mala fede, ma non ad interferire sulla validità ed efficacia del contratto.
Cass. civ. n. 639/1976
Il contratto con il quale, ai sensi dell'art. 2440 c.c., il socio di una società per azioni effettua conferimenti in natura in favore della società medesima, per la sottoscrizione di nuove azioni in sede di aumento del capitale, ha natura commutativa, in quanto i conferimenti costituiscono corrispettivo delle nuove azioni di cui il socio diventa titolare; e ne consegue che, qualora fra il valore dei conferimenti e quello nominale delle azioni si verifichi sproporzione ultra dimidium, è riconosciuta in favore del socio, nel concorso delle altre condizioni di cui all'art. 1448 c.c., l'azione generale di rescissione del contratto per lesione; l'accoglimento di detta azione, peraltro, non è tale da incidere sull'esistenza della società, e, quindi, non può configurare violazione del principio della tassatività delle ipotesi di nullità dell'atto costitutivo della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2332 c.c., nel nuovo testo risultante dallart. 3 d.p.r. 29 dicembre 1969 n. 1127), ma comporta soltanto l'obbligo della società stessa di restituire i beni conferitile, con una parallela riduzione del capitale sociale, nei limiti del valore delle azioni assegnate in corrispettivo, e salva la facoltà di ridurre ad equità il rapporto, attraverso un conguaglio pecuniario, o l'assegnazione gratuita di altre azioni, previo corrispondente aumento del capitale.
Cass. civ. n. 1528/1974
Quando il dolo di una parte abbia determinato un error in negotio, nel senso che per effetto dei raggiri il soggetto passivo di questi abbia prestato il suo consenso per un negozio diverso da quello che intendeva realmente stipulare, non può venire in considerazione il disposto dell'art. 1440 c.c. (dolo incidente). (Nella specie, si era dedotta l'induzione in errore per effetto di dolo nella costituzione di una servitù, laddove si era fatto credere che il negozio si riferisse alla liquidazione del danno per la costruzione di un elettrodotto).
Cass. civ. n. 3525/1968
Allorché le modalità dell'obbligazione alimentare siano state stabilite convenzionalmente, l'obbligato, che contesti la persistenza dell'obbligo, ha l'onere di provare la cessazione dello stato di bisogno dell'alimentando, ovvero il miglioramento delle condizioni economiche degli obbligati di grado anteriore.
Cass. civ. n. 1996/1967
Proposta domanda di modificazione di un assegno alimentare mentre è ancora in corso il giudizio di impugnazione contro la sentenza che lo ha inizialmente determinato, e disposta la cancellazione della causa dal ruolo per effetto della litispendenza, gli effetti della domanda giudiziale, ai fini della decorrenza del nuovo assegno, iniziano dalla data dell'atto di riassunzione della causa dopo la cessazione della litispendenza.
Cass. civ. n. 1231/1967
La possibilità che, per una causa qualsiasi, lo stato di bisogno dell'alimentando si manifesti o si aggravi da un momento all'altro, modificandosi la precedente situazione di fatto, importa, da una parte, che nell'obbligazione alimentare deve ritenersi insito il carattere di prestazione rebus sic stantibus, suscettibile, come tale, di adeguamenti e modifiche, e, dall'altra, che, nello stabilire se il diritto a tale prestazione sussista o non, e, nell'affermativa, in quale misura questa debba essere eseguita, il giudice ben può tener conto di tutti i mutamenti verificatisi rispetto alla situazione di fatto in precedenza considerata, non esclusi quelli eventualmente prodottisi nel corso del giudizio.