Avvocato.it

Art. 1456 — Clausola risolutiva espressa

Art. 1456 — Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva [ 1457 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 14508/2018

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni. Tuttavia, in applicazione del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e del divieto dell’abuso del processo, non può essere imposto al locatore di agire in giudizio avverso ciascuno dei singoli analoghi inadempimenti, al fine di escludere una sua condotta di tolleranza.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6386/2018

Il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell’art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l’inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall’art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell’inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4796/2016

La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell’altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dell’altra.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9488/2013

L’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differendo tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 cod. civ., che ha natura costitutiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del locatario, l’effetto risolutivo del contratto (nella specie, di locazione finanziaria) deve ritenersi già verificato ove la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata comunicata anteriormente alla data della sentenza di fallimento, spettando il relativo accertamento al giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 13248/2010

Nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitazione, alle quali non si applica la disciplina di cui all’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l’offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo l’intimazione di sfratto, non consentono l’emissione, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per l’insussistenza della persistente morosità di cui all’art. 663, terzo comma, c.p.c.), nel giudizio susseguente a cognizione piena, non comportano l’inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell’art. 1453, terzo comma, c.c., dalla data della domanda – che è quella già avanzata ex art. 657 c.p.c. con 1’intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto – il conduttore non può più adempiere.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 26508/2009

In tema di risoluzione dei contratti, una volta che la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa, espressa in relazione all’inadempimento del conduttore, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell’atto introduttivo del giudizio per la risoluzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16993/2007

In tema di risoluzione dei contratti, costituisce rinuncia all’effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, manifesti in modo inequivoco l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2553/2007

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’articolo 1218 c.c., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15026/2005

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento; la tolleranza può invece incidere sulla posizione soggettiva del debitore, escludendone la colpa, specialmente ove si accompagni ad una regolamentazione pattizia degli interessi prevista proprio per i ritardi nei pagamenti. (Fattispecie relativa a mancato pagamento di canoni di contratto di leasing nonostante solleciti di pagamento).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 167/2005

La clausola risolutiva espressa può essere fatta valere in via di azione o di eccezione: nel primo caso, ove accerti la ricorrenza delle condizioni richieste, il giudice è tenuto a pronunziare la risoluzione; nel secondo, deve invece limitarsi a rigettare la domanda in relazione alla quale l’eccezione risulta proposta.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10935/2003

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato, come in genere la risoluzione per inadempimento, non può dunque essere pronunciata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere. Differentemente, la risoluzione consensuale, o la sopravvenuta impossibilità della prestazione, che determinano automaticamente il venir meno del contratto, rappresentando fatti oggettivamente estintivi dei diritti nascenti da esso, possono essere accertati d’ufficio dal giudice.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7178/2002

La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all’altro contraente l’intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale. Da ciò consegue, fra l’altro, che, nell’ipotesi in cui la domanda, tesa ad accertare detta condizione risolutiva, sia formulata, con riguardo all’inadempimento del contraente il quale sia stato dichiarato fallito, attraverso la domanda di ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, la relativa azione soggiace alla regola del concorso formale sancita nell’art. 51 della legge fallimentare, e deve essere dichiarata improponibile.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9356/2000

La risoluzione di diritto del contratto conseguente all’applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all’importanza dell’inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell’istituto della risoluzione, né, in particolare, configura un’ipotesi di responsabilità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell’inadempimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun modo essere legittimamente pronunciata.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5455/1997

L’operatività della clausola risolutiva espressa viene meno in conseguenza della rinunzia della parte interessata ad avvalersene, ma, qualora si deduca la rinunzia tacita – che è pur sempre un atto di volontà abdicativa, ancorché non manifestato espressamente, bensì mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto – l’indagine del giudice volta ad accertarne l’esistenza, implicando la risoluzione di una questio voluntatis, deve essere condotta in modo che non risulti alcun ragionevole dubbio sull’effettiva intenzione del preteso rinunziante. La tolleranza dell’avente diritto – che può estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione della dichiarazione di avvalersi della clausola subito dopo l’inadempimento), che in un comportamento positivo (accettazione di un adempimento parziale) – non costituisce di per sé prova di rinunzia tacita, ove non risulti determinata dalla volontà di non più avvalersi della clausola, ma da altri motivi, e il giudice, qualora accerti che non è configurabile una rinunzia tacita ma solo un comportamento tollerante, non può attribuire ad esso alcuna rilevanza giuridica ai fini della inoperatività della clausola risolutiva.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4369/1997

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l’unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5436/1995

In tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di avvalersi della risoluzione di diritto (art. 1456, secondo comma, c.c.) non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, ma può manifestarsi, per la prima volta, pure nel corso del giudizio, o nell’atto introduttivo di quest’ultimo, anche se nullo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4911/1995

La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, c.c.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell’atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun, caso, avere effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel contratto per l’adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1029/1993

Quando la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), la valutazione dell’incidenza dell’inadempimento sull’intero contratto è stata già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell’intero contratto, con la conseguenza che tale collegamento non può più essere contestato né ai fini dell’accertamento giudiziale sull’avvenuta risoluzione, né agli effetti del risarcimento del danno, che va ricondotto al venire meno dell’intero contratto e non limitato al singolo inadempimento considerato nella clausola risolutiva espressa. Tantomeno, per pervenire ad una risoluzione dei danni risarcibili, può essere invocato l’art. 1227 c.c., in quanto, poiché la legge riconosce al contraente adempiente il potere di provocare la risoluzione del contratto, non può nella stessa condotta essere ravvisato un fatto colposo, ovvero il mancato impiego dell’ordinaria diligenza.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 90/1991

Il creditore che si sia avvalso della clausola risolutiva espressa può rinunciare tacitamente all’effetto risolutivo qualora osservi un comportamento inequivoco, che sia chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto; siffatto inequivoco comportamento, peraltro, non può ravvisarsi nell’ipotesi in cui, avvenuta la risoluzione di diritto del contratto, il locatore che ha instaurato il giudizio per il rilascio dell’immobile locato riceva, pur senza espresse riserve, il pagamento del debito scaduto – che non cessa di essere dovuto – nonché degli ulteriori canoni maturati nel corso del giudizio, che il conduttore in mora nella restituzione delle cose locate è comunque tenuto a corrispondere in forza del disposto dell’art. 1591 c.c. La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, quando essa si sia consolidata attraverso un comportamento abituale; la clausola riprende, peraltro, la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, successivamente al suo precedente comportamento contrario al mantenimento in vita di detta clausola, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4058/1989

In tema di clausola risolutiva espressa, la sua rinuncia tacita da parte del creditore costituisce atto di volontà abdicativa, ancorché la volontà stessa venga manifestata, anziché espressamente, mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto. Ne consegue che l’indagine del giudice diretta ad accertarne l’esistenza, implicando sostanzialmente la risoluzione di una quaestio voluntatis, deve essere effettuata in modo che non residui alcun ragionevole dubbio sulla effettiva intenzione dell’asserito rinunziante.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6827/1983

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono avere previsto la risoluzione del contratto come conseguenza dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, mentre costituisce clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contralto nulla aggiungendo tale clausola alle norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. Ove, pertanto, le parti abbiano convenuto la clausola risolutiva espressa con riferimento a determinate obbligazioni, il successivo generico riferimento a tutte le altre obbligazioni contrattuali non è idoneo a far venir meno quella qualifica, non rivelando tale riferimento di per sé solo la comune intenzione delle parti di negare valore e significato alla precedente sua specificazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5640/1983

Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. («clausola risolutiva espressa») e 1457 c.c. («termine essenziale per una delle parti») sebbene affini, riguardando entrambe la risoluzione di diritto, per inadempimento, del contratto con prestazioni corrispettive, presentano tuttavia propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell’inadempimento dell’altra, l’effetto risolutivo verificandosi — nella prima — con la dichiarazione dell’intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuitale dalla legge e — nella seconda — con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza del termine senza che essa abbia dichiarato all’altra di volere l’esecuzione — ne consegue che, invocata in giudizio l’applicabilità di un termine essenziale relativamente ad una data prestazione (nella specie, stipulazione del contratto definitivo), non può dedursi per la prima volta nel giudizio di legittimità la configurabilità nella relativa pattuizione di una clausola risolutiva espressa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3575/1975

Ove la parte che chiede la risoluzione non si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, il giudice deve procedere alla valutazione della gravità dell’inadempimento previsto dalla clausola rimasta inoperante.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2325/1974

La parte che ha prestato acquiescenza completa alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall’altro contraente non può più addurre tale violazione come motivo di inadempimento, e ciò per intervenuta rinuncia. Questo principio vale anche laddove sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa, non potendo il creditore avvalersi di tale clausola qualora abbia, col suo comportamento, rinunziato alla rigorosa osservanza dei patti convenuti o a determinate modalità inserite nel contratto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2828/1973

La clausola risolutiva espressa è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento (di uno dei contraenti) costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso convenzionale dal contratto è destinato ad operare in presenza di fatti o comportamenti di una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all’interesse dell’altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1275/1973

È improduttiva di effetti giuridici la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto, se tale dichiarazione non promani dalla parte interessata o da persona all’uopo investita da mandato speciale.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1611/1972

La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa può essere manifestata in ogni valido modo idoneo, e pure se implicito, purché in maniera inequivocabile, e quindi anche attraverso fatti incompatibili con una diversa volontà. (Nella specie il diniego alla proroga del termine, stabilito per il versamento del residuo prezzo di una vendita immobiliare, è stato ritenuto idonea manifestazione dell’intenzione di avvalersi della pattuita clausola risolutiva espressa).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3012/1971

L’art. 1456 c.c. conferisce alla parte il diritto (potestativo) di determinare la risoluzione automatica del contratto con la mera dichiarazione che essa intende valersi della clausola risolutiva espressa. Qualora il contratto sia stato stipulato da una P.A., la dichiarazione può anche consistere in un decreto amministrativo notificato alla controparte dato che tale forma non modifica il contenuto negoziale dell’atto.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze