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Art. 1664 — Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

Art. 1664 — Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo . La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo [ 1647 ].

Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5267/2018

La disposizione di cui all’art. 1664 c.c. (relativa alla revisione del prezzo del contratto di appalto), senz’altro applicabile anche agli appalti pubblici, non ha carattere vincolante per le parti, le quali, pertanto, possono legittimamente derogarvi, con la conseguenza che, in caso di contrasto tra esse circa la reale portata delle clausole contrattuali sul punto della applicabilità o meno della norma “de qua”, è demandato al giudice di merito, al fine di accertare la reale volontà dei contraenti (se abbiano, cioè, voluto o meno escludere la revisione del prezzo del contratto di appalto), il compito di ricostruirne il comune intento negoziale avvalendosi dei comuni criteri di ermeneutica contrattuale, a partire da quello collegato all’elemento letterale delle clausole negoziali, considerando, all’uopo, che l’intento di derogare alla norma contenuta nell0 art. 1664 c.c. non richiede l’uso di particolari espressioni formali, potendo per converso risultare, oltre che da una clausola espressa, anche dall’intero assetto negoziale nel suo complesso.

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Cass. civ. n. 1164/2017

In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi – secondo la disciplina vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992, che ha soppresso tale facoltà, sostituita, poi, dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 – sussiste solo quando derivi da apposita clausola stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 37 del 1973 (che ha vietato ogni genere di accordo incidente su questo aspetto del rapporto), ovvero quando l’amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così che la controversia riguardi soltanto il “quantum” della stessa, sempre che, in tale ultima ipotesi, si tratti di riconoscimento riferibile all’intera opera, giacché il riconoscimento parziale – limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori (con esplicita o implicita esclusione di altri) – circoscrive la sussistenza del diritto alle sole pretese ad esso riconducibili.

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Cass. civ. n. 23071/2016

In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al “quantum” della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell’amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell’Amministrazione, per il tramite dell’organo dell’ente pubblico abilitato a manifestare la volontà, con la conseguenza che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto “ad substantiam” o “ad probationem”.

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Cass. civ. n. 15029/2016

Il divieto della “revisione dei prezzi” e l’obbligatorietà del “prezzo chiuso”, da considerarsi principi regolatori degli appalti pubblici, sono ispirati a parametri di contemperamento tra diritti dell’appaltatore ed esigenze del committente affatto diversi rispetto a quelli della revisione prezzi, atteso che mentre quest’ultimo istituto tende a mantenere fermo l’originario rapporto sinallagmatico tra prestazione dell’appaltatore e controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, ove questi superino la soglia della normale alea contrattuale, i primi, invece, mirano ad assicurare alla P.A. beni e prestazioni alle migliori condizioni, nonchè a soddisfare l’esigenza della certezza dell’impegno finanziario e di risanamento della finanza pubblica, e ciò mediante un’alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti attraverso un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l’inflazione reale

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Cass. civ. n. 4198/2014

La clausola con la quale si escluda, in deroga all’art. 1664 cod. civ., il diritto dell’appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell’esecuzione dell’opera (cosiddetto appalto “a forfait”) non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur cosi ulteriormente allargato, esorbiti dall’alea normale del tipo contrattuale.

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Cass. civ. n. 1494/2011

Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l’appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all’art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti; quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell’appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato

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Cass. civ. n. 380/2010

In tema di appalto, l’equo compenso di cui all’art. 1664, comma secondo, c.c., dovuto in dipendenza della c.d. “sorpresa geologica”, costituisce un supplemento di natura indennitaria proporzionale al prezzo, assolvente alla funzione di reintegrare l’appaltatore dei maggiori oneri, rispetto al compenso contrattuale, subiti per effetto delle impreviste ed imprevedibili difficoltà incontrate nell’esecuzione della prestazione per ostacoli di natura geologica e simili. Ne consegue che detto compenso non è determinabile da parte del giudice di merito laddove difetti la prova del prezzo originario, posto che è proprio di quest’ ultimo che si deve necessariamente tener conto ai fini della determinazione dell’indennizzo.

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Cass. civ. n. 6595/2009

In tema di revisione dei prezzi nell’appalto di opere pubbliche, ove la pretesa dell’appaltatore venga espressamente ricondotta alla previsione di una specifica clausola del contratto e si sostanzi nell’affermazione per la quale quella clausola obbligherebbe l’Amministrazione appaltante al riconoscimento della revisione del prezzo, la questione sottoposta all’esame del giudice (a prescindere dalla sua fondatezza nel merito) si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

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Cass. civ. n. 5951/2008

In materia di appalto di opere pubbliche, la revisione legale dei prezzi presuppone la mancanza di colpa da parte dell’Amministrazione, mentre se vi è colpa di quest’ultima e, quindi, risultano ad essa addebitabili fatti per effetto dei quali la ritardata esecuzione dei lavori sia venuta a coincidere con un periodo di prezzi crescenti, gli aumenti subiti dall’appaltatore per fatto della committente restano al di fuori della disciplina della revisione anzidetta e dell’applicazione dello speciale procedimento predisposto per i computi revisionali, onde l’appaltatore stesso ha diritto di venire pienamente reintegrato di tutti i maggiori oneri sopportati (e che non avrebbe sopportato mediante un’esecuzione tempestiva), qualunque possa essere stata l’entità dell’aumento, senza alcuna detrazione di alea e senza alcuna pregiudiziale circa l’entità delle ripercussioni di tali maggiori oneri sul complessivo costo dell’opera. In materia di appalto, una volta che sia intervenuta la pronuncia di risoluzione del contratto, non è più ravvisabile (neppure astrattamente) la possibilità di dare accoglimento alla domanda di revisione dei prezzi, la quale presuppone la vigenza del rapporto anzidetto e ne costituisce esecuzione, laddove la risoluzione ha effetti restitutori e liberatori, postulando il venir meno del contratto quale causa giustificativa delle prestazioni che già siano state eseguite e di quelle che, a titolo di corrispettivo, debbano ancora essere eseguite, nel cui novero va inclusa la corresponsione dei compensi revisionali.

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Cass. civ. n. 3932/2008

In tema di opere pubbliche, la clausola contrattuale con cui, riproducendo il contenuto dell’art. 1 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, l’impresa dichiara d aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i lessi sull’esecuzione dell’opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi in un riconoscimento della remuneratività dei prezzi dell’appalto, si traduce in un’attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione dell’opera; essa, pertanto, pone a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un’alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio.

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Cass. civ. n. 8519/2007

In tema di appalti pubblici, per effetto dell’art. 3 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, che ha generalizzato l’esclusione, già prevista dall’art. 33, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, della facoltà dell’Amministrazione committente di procedere alla revisione dei prezzi, e dell’art. 26, comma terzo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha confermato l’inapplicabilità dell’art. 1664, primo comma, c.c., il divieto della revisione dei prezzi è divenuto un vero e proprio principio regolatore degli appalti pubblici, con la conseguenza che non è più configurabile, al riguardo, una posizione di interesse legittimo dell’appaltatore, ma si pone soltanto un problema di validità delle clausole contrattuali che, nel sopravvenuto regime, abbiano riconosciuto il diritto alla revisione. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di riconoscimento della revisione dei prezzi proposta dall’appaltatore, non implicando detto accertamento un sindacato in ordine all’esercizio di poteri discrezionali dell’Amministrazione, e non essendo la controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 33 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto, indipendentemente dall’attinenza del rapporto ad un pubblico servizio, non è configurabile un ipotesi di concessione.

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Cass. civ. n. 4463/2001

La previsione dell’art. 1664 c.c., sulla base della quale l’appaltatore ha diritto ad un equo compenso a ristoro delle difficoltà incontrate nell’esecuzione dell’opera, ha riguardo alle sole ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da causa geologiche, idriche e simili (vale a dire a cause naturali) e non si estende ad altre e diverse
cause oggettive di difficoltà sopravvenuta quali i fatti umani, sebbene rivelatisi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali. 

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Cass. civ. n. 12989/1999

In tema di appalto, la norma del secondo comma dell’art. 1664 c.c. dev’essere interpretata nel senso che presupposto per il diritto dell’appaltatore all’equo compenso, ivi previsto, sia non solo la mancata previsione nel contratto d’appalto delle difficoltà di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, bensì anche la loro imprevedibilità al momento della sua stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall’attività esercitata, in quanto la suddetta norma costituisce — non diversamente da quella del primo comma dello stesso art. 1664 — una specificazione del principio generale di cui all’art. 1467 secondo comma c.c., secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell’alea normale del contratto, che, pertanto, dev’essere tenuta presente da ciascun contraente al momento della sua stipulazione e nel cui ambito, con riferimento all’appalto, vanno appunto ricondotti gli eventi indicati dal secondo comma dell’art. 1664, ove non siano stati imprevedibili secondo la cennata diligenza.

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Cass. civ. n. 11469/1996

Le parti di un contratto di appalto, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, possono derogare alla normativa in tema di revisione del prezzo, lasciando interamente a carico dell’appaltatore, con la pattuizione dell’invariabilità del corrispettivo, l’alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi, anche quando ricorra, in astratto, ipotesi di eccessiva onerosità dell’esecuzione dell’opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili.

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Cass. civ. n. 6393/1996

La deroga alla disciplina dell’art. 1664 c.c. (onerosità o difficoltà dell’esecuzione) nel cosiddetto appalto a forfait non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell’appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall’alea normale di questo tipo contrattuale. Pertanto, il mancato adeguamento del prezzo convenuto per l’appalto al maggior costo non può integrare arricchimento senza causa a favore del committente, non concretandosi l’arricchimento in un accadimento estraneo alla volontà contrattuale ed al consenso prestato alla parte «impoverita».

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Cass. civ. n. 9520/1995

Il credito dell’appaltatore per revisione prezzi diviene liquido ed esigibile solo con la sentenza che ne accerta la sussistenza e ne determina l’ammontare, sicché non possono spettare interessi moratori prima della liquidazione, che rende esigibile il pagamento, nemmeno quando il compenso revisionale costituisce parte del prezzo di un contratto di compravendita. 

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Cass. civ. n. 9060/1994

L’art. 1664 c.c. costituisce la particolare applicazione al contratto di appalto (che, pur essendo un contratto non aleatorio, comporta particolari tipi di rischio espressamente regolamentati) del principio contenuto nell’art. 1467 c.c.; norma quest’ultima, che può ritenersi applicabile ad un contratto di appalto solo nell’ipotesi in cui l’onerosità sopravvenuta sia da attribuire a cause diverse da quelle previste nell’art. 1664, dovendo altrimenti la norma speciale prevalere sulla norma generale, in quanto disciplina specifica di un contratto commutativo con caratteristiche particolari.

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Cass. civ. n. 4959/1993

L’art. 1664 comma secondo c.c. — che è applicabile anche agli appalti di opere pubbliche, non trovando ostacoli nella relativa disciplina normativa — attribuisce all’appaltatore il diritto ad equo compenso in presenza di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta onerosità per l’appaltatore medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, riconoscendo con l’uso dell’aggettivo «simili» soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti, esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, quantunque produttive di effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell’uomo, che non abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico o idrico del suolo o del mare.

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Cass. civ. n. 12076/1992

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1664 c.c., il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi è subordinato al duplice accertamento che vi sia stato un aumento, in misura superiore al decimo del prezzo convenuto, del costo dei materiali e della mano d’opera impiegati e che tali aumenti fossero imprevedibili al momento della conclusione del contratto, potendo, peraltro, l’imprevedibilità del mutamento riguardare, in epoca di instabilità monetaria, anche la sola misura del mutamento, quando si verifichi un improvviso salto inflattivo, rispetto all’andamento della svalutazione manifestatosi negli anni precedenti, dovuto a particolari contingenze. 

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Cass. civ. n. 4514/1980

L’istituto della revisione del prezzo dell’appalto, disciplinato dall’art. 1664 c.c., si applica integralmente anche agli appalti di servizi, e quindi la revisione deve essere riconosciuta solo nel caso di variazioni dei costi superiori al decimo del prezzo pattuito, e deve essere accordata solo per la differenza che ecceda il decimo. Né a ciò è di ostacolo il riferimento, contenuto nell’art. 1664 citato, alla revisione del «prezzo complessivo», poiché negli appalti dei servizi il diritto alla revisione del compenso matura gradualmente, in concomitanza del corrispondente aumento del costo dei servizi appaltati, e pertanto, proposta la richiesta di revisione, questa vale anche per gli aumenti verificatisi anteriormente a detta richiesta.  La norma relativa alla revisione del prezzo di appalto non ha carattere vincolante per le parti, le quali, pertanto, possono ad essa derogare fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento dei costi, ovvero rimuovendo lo stesso limite legale, o escludendo dalla revisione l’aumento del costo di alcune prestazioni.

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Cass. civ. n. 1818/1980

Gli istituti disciplinati dall’art. 1664 c.c., che correggono i rigori dell’alea contrattuale nell’appalto, riversando (anche) sul committente le conseguenze di determinate sopravvenienze, rivestono carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all’art. 1467 c.c., e sono perciò insuscettibili di applicazione analogica ad eventi sopravvenuti e diversi da quelli considerati dalla norma. È, peraltro, ammissibile l’interpretazione estensiva della norma che, nel secondo comma, prevede il diritto dell’appaltatore ad un equo compenso per le difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e «simili», che rendano più onerosa la sua prestazione, nel senso che debbono ritenersi comprese nella previsione normativa tutte le difficoltà di esecuzione dipendenti da cause naturali, e cioè tutte quelle che presentino le stesse qualità e caratteristiche intrinseche delle precedenti, esplicitamente menzionate, ma non quelle provocate da sopravvenienze oggettive di tipo diverso che provochino effetti identici o analoghi, come il fatto del terzo e il factum principis, le quali possono rientrare nella disciplina generale dell’art. 1467 c.c.

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