10 Gen Art. 1751 — Indennità in caso di cessazione del rapporto
All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni : l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L’indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.
L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15375/2017
In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, il comma 3 dell’art. 1751 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall’agente nell’ultimo quinquennio, ovvero, se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, alla media del corrispondente minor arco temporale; detto limite insuperabile non è connotato dall’inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo regolato dal successivo comma 6; quest’ultimo, infatti, al fine di assicurare all’agente il risultato migliore, prevede che l’importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti.
Cass. civ. n. 20047/2016
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall’agente ovvero dall’incremento di affari con i preesistenti. Né, sulla base della formulazione della norma, è sufficiente che il recesso non sia imputabile all’agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all’indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la detta indennità ad un promotore finanziario in assenza di prova che gli investimenti dei clienti apportati fossero rimasti presso la banca preponente).
Cass. civ. n. 6008/2012
In tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell’art. 1751, comma secondo, c.c., adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all’agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch’esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l’anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall’agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’agire in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.
Cass. civ. n. 4708/2011
Nella disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 1751 c.c., nel testo di cui all’art. 4 d.l.vo 10 settembre 1991, n. 303 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel primo comma, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall’art. 5 d.l.vo 15 settembre 1999, n. 65), mentre le circostanze previste nel secondo comma, ed in ispecie il recesso ad iniziativa dell’agente (ove non ricorrano le situazioni particolari specificate dalla norma), costituiscono fatti impeditivi; pertanto, se risulti in causa la cessazione del rapporto (come nella specie, nella sede dell’opposizione allo stato passivo della fallita società preponente), l’agente – opponente ex art. 99 legge fall. – non ha l’onere di provare l’effettuazione del recesso da parte del preponente oppure l’esistenza di una giusta causa di dimissioni.
Cass. civ. n. 16772/2009
In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell’inadempimento contestato all’agente, ai sensi dell’art. 1751, secondo comma, c.c., con riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato l’elevato scostamento dei risultati raggiunti dall’agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell’anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell’agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità
Cass. civ. n. 6481/2009
L’indennità di fine rapporto accordata all’agente dall’art. 1751 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303) è dovuta anche nel caso di rapporto a tempo determinato contenente una clausola di tacito rinnovo di anno in anno, in virtù dell’espressa previsione in tal senso contenuta nell’art. 3 dell’accordo collettivo 20 giugno 1956 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145), previsione che deve intendersi richiamata dall’art. 1751 cod. civ.
Cass. civ. n. 23966/2008
In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l’articolo 17 della direttiva n.86/653/ CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, C-465/04, nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un’indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest’ultima non assicuri all’agente un trattamento più favorevole. Pertanto, l’art. 1751 cod. civ. (anche nel testo successivo al d.lgs. n. 65 del 1999), il quale va interpretato in conformità della disciplina comunitaria, va inteso nel senso che l’attribuzione dell’indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti, dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell’attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto, ed in particolare delle provvigioni perse da quest’ultimo.
Cass. civ. n. 4056/2008
A seguito della sentenza, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 23 marzo 2006, in causa C465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione dell’indennità di cessazione dei rapporto spettante all’agente nel regime precedente all’accordo collettivo del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l’«indenntà meritocratica» ove l’agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti.(ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti -dagli affari con- tali clienti) ai sensi della i. 1751,comma 1, c.c., è necessario verificare se fermi i limiti posti dall’art. 1751, comma 3., c.c. — dennità determinata secondo l’accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in adesione all’orientamento precedente alla citata sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, aveva ritenuto la prevalenza del criterio previsto dalla contrattazione collettiva rispetto al criterio legale di cui all’art. 1751 c.c. in quanto più favorevole secondo una valutazione complessiva ex ante rimettendo al giudice del rinvio il compito di verificare se all’agente, sulla base degli elementi di fatto considerati, spettasse, per la meritevolezza del suo operato, una indennità di importo maggiore rispetto a quella garantita dall’accordo collettivo).
Cass. civ. n. 20725/2007
In tema di rapporto di agenzia, in relazione alla indennità sostitutiva di preavviso cui può aver diritto l’agente in caso di recesso del preponente, le somme aggiuntive di cui all’art. 12 bis dell’A.E.C. del 1994 si determinano, in considerazione dei motivi di recesso, da un minimo di zero ad un massimo da calcolarsi percentualmente a scaglioni sull’ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate tenendo conto non solo dei fatti costituenti giusta causa di recesso ma anche dei motivi diversi che consentano di ridurre l’indennità ad un valore nullo. (Nella specie, nell’affermare il principio su esteso, la S.C., ritenendola correttamente motivata in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la norma consentisse di ridurre a zero l’indennità anche in presenza di motivi gravi ed importanti — costituiti nel caso dall’avere l’agente tenuto reiteratamente un comportamento violativo delle regole negoziali relative alla contabilizzazione delle operazioni e alle modalità dei pagamenti — ancorché non integranti gli estremi della giusta causa di recesso).
Cass. civ. n. 16347/2007
In relazione ai criteri di quantificazione dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti — come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia Cee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04 — non impone un calcolo in maniera analitica, bensì consente l’utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell’equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un’annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima. Ne consegue che l’art. 1751 c.c. deve interpretarsi nel senso che l’attribuzione dell’indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli affari compiuta dall’agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell’attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest’ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella determinazione dell’indennità per la cessazione di un rapporto di agenzia, una volta accertata la permanenza di sostanziali vantaggi per la società preponente e individuato il limite massimo dell’indennità stessa in una annualità di provvigioni sulla base dell’ultimo quinquennio, aveva altresì tenuto conto della perdita di parte della clientela del portafoglio clienti dell’agente, così da ridurre equitativamente l’importo dovuto all’agente stesso in forza dell’art. .1751 c.c.). In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (con sentenza 23 marzo 2006, in causa C465/04) sulla portata degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l’art. 1751, comma sesto, c.c., nel testo sostituito dall’art. 4 del D.L.vo 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue, pertanto, che l’indennità contemplata dall’Accordo economico collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l’agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all’agente l’indennità di legge in misura inferiore.
(Nell’enunciare l’anzidetto principio di diritto, la S.C. ha, peraltro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, eccepita in riferimento all’art. 39 Cost., dell’art.1751 c.c., interpretalo nel senso di sanzionare con la nullità le pattuizioni contenute nel Accordi economici collettivi, non potendosi ravvisare un conflitto tra attività sindacale e attività legislativa in assenza di una riserva di legge in favore delle organizzazioni sindacali e dovendosi ritenere che la norma sospettata di incostituzionalità costituisca un intervento legislativo dovuto ai sensi dell’art. 11 Cost.).
Cass. civ. n. 21301/2006
In tema di determinazione dell’indennità dovuta all’agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall’art. 1751, c.c. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l’agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all’agente. Quest’ultimo pertanto ha l’onere di provare nel giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l’onere di provare il contrario; anche attraverso l’eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi. (cfr Corte di giustizia delle Comunità europee, Prima sezione, 23 marzo 2006 Haonyvem c. De Zotti).
Cass. civ. n. 3196/2006
Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in favore dell’agente dall’art. 1751 c.c. spetta anche al subagente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l’agente consegua nell’ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla società preponente o direttamente dall’agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della subagenzia confluisce in quello dell’agenzia.
Cass. civ. n. 11791/2002
L’art. 1751 c.c., quale risulta a seguito delle novelle di cui ai decreti legislativi n. 303 del 1991 e n. 65 del 1999, esclude la garanzia generalizzata della indennità per il caso di scioglimento del contratto di agenzia, prevedendo invece precise condizioni alle quali è sottoposto il relativo diritto dell’agente, e non fissa né la misura né un alcun criterio di commisurazione della medesima indennità, stabilendo, in conformità alla normativa comunitaria attuata con i citati decreti legislativi, soltanto il tetto massimo della stessa, onde deve ritenersi che il legislatore abbia inteso rimetterne la determinazione alla contrattazione, collettiva o individuale, come si desume anche dal rilievo che nessuna modificazione è stata apportata all’art. 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, che attribuisce all’Enasarco il compito di provvedere alla gestione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia, con i contributi accantonati sulla base delle provvigioni. Ne consegue che non contrasta con il divieto di derogabilità a svantaggio dell’agente, stabilito dal penultimo comma dell’art. 1751 c.c., l’applicazione della normativa collettiva, in base alla quale l’indennità di scioglimento del contratto va rapportata alle provvigioni ricevute nel corso del rapporto, né la diversità di trattamento tra gli agenti in ambito europeo può ritenersi in contrasto con la direttiva 86/653/CEE, in quanto tale direttiva, lungi dal prefiggersi la parificazione dei trattamenti giuridici nell’ambito dell’Unione europea, detta norme programmatiche che necessitano di attuazione da parte degli Stati membri, i quali possono optare tra un modello fondato sulla riparazione del pregiudizio causato dalla risoluzione del rapporto e un altro basato sulla indennità di cessazione del rapporto.
Cass. civ. n. 11189/2002
La disciplina legale dell’indennità dovuta all’agente, in caso di. cessazione del rapporto, a norma dell’art. 1751 c.c. (nel testo introdotto dal D.L.vo n. 303 del 1991 e dal D.L.vo n. 65 del 1999, per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia), fa riferimento al criterio dell’equità (che prevede anche l’esame di tutte le circostanze del caso) non solo per determinare quando l’indennità deve essere erogata, ma anche per la determinazione dell’indennità stessa, e, di conseguenza, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l’applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto più favorevole all’agente, restando irrilevante una valutazione ex ante della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a quella legale.
Cass. civ. n. 9317/2002
Poiché l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l’agente per l’incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l’avviamento dell’impresa, tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l’indennità, allorquando i contratti conclusi dall’agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell’avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono in re ipsa, mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, consistente nella deliberazione di porre in liquidazione la società).
Cass. civ. n. 5827/2002
In tema di rapporto di agenzia, anche per il sub-agente — la cui posizione soggettiva si differenzia da quella dell’agente esclusivamente perché nei suoi confronti è un agente ad assumere il ruolo di preponente — vale la regola secondo cui, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo n. 303 del 1991 (che, in attuazione della direttiva 86/653/ CEE, ha modificato il testo dell’art. 1751 c.c.), la normativa codicistica in materia di indennità di scioglimento del contratto non è derogabile in peius in danno dell’agente (e, quindi, del subagente). Anzi, per tali fattispecie (così come per quelle regolate dalla disciplina successiva all’entrata in vigore del D.L.vo n. 65 del 1999 che ha dato ulteriore attuazione alla direttiva comunitaria suindicata) il preponente è tenuto a corrispondere all’agente (o del subagente) la suddetta indennità — che rappresenta il corrispettivo dell’incremento dell’avviamento commerciale derivato dall’attività promozionale dell’agente — in tutti i casi di risoluzione del contratto e, quindi, anche nell’ipotesi di recesso addebitabile a colpa dell’agente (o del subagente).
Cass. civ. n. 1359/1993
Il rapporto di agenzia è soggetto al regime delle transazioni e rinunzie vigente per il rapporto di lavoro subordinato ed opera anche relativamente ad esso il principio per cui le generiche quietanze a saldo e transazione di ogni avere non hanno sostanza transattiva, né sono dichiarazioni di una volontà negoziale o abdicativa di specifici diritti determinati od obiettivamente determinabili, ma unicamente dichiarazioni di scienza o di opinioni, e cioè del convincimento dell’interessato di essere stato soddisfatto dei suoi diritti, e quindi non ostative di una successiva richiesta di tutela giurisdizionale di ulteriori diritti non ancora soddisfatti.
Cass. civ. n. 12223/1990
In caso di risoluzione del rapporto di agenzia, mentre non spetta all’agente l’indennità sostitutiva di clientela ove il rapporto sia cessato per volontà ed iniziativa dell’agente, invece compete in ogni caso all’agente, a norma dell’art. 1751 c.c. e delle corrispondenti norme degli accordi economici collettivi, l’indennità di scioglimento del contratto, che è dovuta — in tutto od in parte — dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all’Enasarco, per l’accreditamento sul conto dell’agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che è onere del preponente — il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dall’Enasarco — provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo.
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