Art. 2264 – Codice civile – Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo [1473].

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione [2964]. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo [1444, 2034, 2603].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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