Art. 2280 – Codice civile – Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali [2278], finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [2263, 2267, 2452]. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente [1299, 2265, 2615].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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