Art. 2280 – Codice civile – Pagamento dei debiti sociali

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali [2278], finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [2263, 2267, 2452]. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente [1299, 2265, 2615].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se scegli una società semplice, devi sapere che non può essere utilizzata per attività commerciali.
  • Il vero rischio è nella responsabilità: i soci rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti della società.
  • Ogni socio può agire per la società, salvo limiti pattuiti: senza coordinamento, questo può generare conflitti e problemi operativi.
  • Spesso viene utilizzata in ambito familiare, ma proprio per questo richiede chiarezza nei rapporti per evitare contenziosi.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale