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Art. 2306 — Riduzione di capitale

Art. 2306 — Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [ 2964 ] nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione [ 2188, 2623, n. 1 ].

Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia [ 1179, 2445, 2503; 119 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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