Art. 2307 – Codice civile – Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società [2273], entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [2188, 2305, 2531, 2964].
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente [2289].
In caso di proroga tacita [2295, n.9] ciascun socio può sempre recedere dalla società [1373], dando preavviso a norma dell'articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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