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Art. 2414 — Contenuto delle obbligazioni

Art. 2414 — Contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare:

  1. 1) la denominazione [ 2326 ], l’oggetto e la sede della società [ 2328, nn. 2 e 3 ], con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
  2. 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione [ 2412 ];
  3. 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro [ 2410 ];
  4. 4) l’ammontare complessivo dell’emissione [ 2421, n. 2 ], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [ 2420 ], l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
  5. 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [ 2414 bis, 2420 bis, 2831 ];
  6. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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