Art. 2515 – Codice civile – Denominazione sociale
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici > Capo I - Delle società cooperative > Sezione I - Disposizioni generali. cooperative a mutualità prevalente
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa [2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567].
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [2511, 2545 quater].
[Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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