Art. 459 – Codice civile – Acquisto dell’eredità

L'eredità si acquista con l'accettazione [470 c.c.]. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE