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Art. 468 — Soggetti

Art. 468 — Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [ 75 c.c. ], a favore dei discendenti dei figli [ legittimi, legittimati ] anche adottivi, [ nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto ] del defunto, e, nella linea collaterale [ 75 c.c. ], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità [ 479, 519 c.c. ] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa [ 463 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22840/2009

L’ambito di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall’art. 468 c.c., nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote “ex filio”.

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Cass. civ. n. 3051/1994

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 468 c.c., in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non include i figli legittimi, di primo letto, del coniuge premorto tra i soggetti che possono subentrare per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente a norma del precedente art. 467 c.c., in quanto l’istituto della rappresentazione la cui ratio si è progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto a quella della famiglia del mancato successore — ha carattere eccezionale, operando in deroga ai principi generali sull’ordine dei successibili, ed esprime, così, una valutazione squisitamente discrezionale — riservata al legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale —, la quale non dà luogo, comunque, ad un’ingiustificata disparità di trattamento, attesa l’evidente disomogeneità della situazione dei figli di primo letto del coniuge premorto rispetto alle altre previste dagli artt. 467 e 468 c.c. agli effetti della successione rappresentazione.

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