Art. 468 – Codice civile – Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [75 c.c.], a favore dei discendenti dei figli [legittimi, legittimati] anche adottivi, [nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto] del defunto, e, nella linea collaterale [75 c.c.], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità [479, 519 c.c.] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa [463 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se hai perso un familiare e non sai cosa fare con beni, debiti e documenti, non sei solo: la successione si apre automaticamente e i termini legali iniziano subito a decorrere.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3140/2025

In tema di rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), subentrando nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al de cuius, sicché resta immutato l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato.

Cass. civ. n. 11101/2023

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).

Cass. civ. n. 9066/2023

OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".

Cass. civ. n. 594/2015

In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al "de cuius", sicché egli in qualità di successore "jure proprio" nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto successorio.

Cass. civ. n. 5508/2012

L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi.

Cass. civ. n. 4621/2012

In tema di successioni per causa di morte, deve escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell'apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione "ex lege" del "de cuius", possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito.

Cass. civ. n. 22840/2009

L'ambito di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall'art. 468 c.c., nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote "ex filio".

Cass. civ. n. 3051/1994

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 c.c., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include i figli legittimi, di primo letto, del coniuge premorto tra i soggetti che possono subentrare per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente a norma del precedente art. 467 c.c., in quanto l'istituto della rappresentazione la cui ratio si è progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto a quella della famiglia del mancato successore — ha carattere eccezionale, operando in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, ed esprime, così, una valutazione squisitamente discrezionale — riservata al legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale —, la quale non dà luogo, comunque, ad un'ingiustificata disparità di trattamento, attesa l'evidente disomogeneità della situazione dei figli di primo letto del coniuge premorto rispetto alle altre previste dagli artt. 467 e 468 c.c. agli effetti della successione rappresentazione.

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