Art. 482 – Codice civile – Impugnazione per violenza o dolo

L'accettazione dell'eredità si può impugnare [483, 1324 c.c.] quando è effetto di violenza [1434 ss. c.c.] o di dolo [1439 c.c.].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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