Art. 482 – Codice civile – Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare [483, 1324 c.c.] quando è effetto di violenza [1434 ss. c.c.] o di dolo [1439 c.c.].
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12634/2024
In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltà e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.