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Art. 483 — Impugnazione per errore

Art. 483 — Impugnazione per errore

L’accettazione dell’eredità [ 1324 c.c. ] non si può impugnare se è viziata da errore [ 482, 1427 ss. c.c. ].

Tuttavia, se si scopre un testamento [ 587 c.c. ] del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati [ 649, 662, 663 c.c. ] scritti in esso oltre il valore dell’eredità [ 662, 663 c.c. ], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [ 536 ss. c.c. ] . Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti [ 649 c.c. ] per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L’onere di provare il valore dell’eredità incombe all’erede [ 2697 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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