Art. 483 – Codice civile – Impugnazione per errore

L'accettazione dell'eredità [1324 c.c.] non si può impugnare se è viziata da errore [482, 1427 ss. c.c.].

Tuttavia, se si scopre un testamento [587 c.c.] del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati [649, 662, 663 c.c.] scritti in esso oltre il valore dell'eredità [662, 663 c.c.], o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [536 ss. c.c.]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti [649 c.c.] per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede [2697 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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