Avvocato.it

Art. 492 — Garanzia

Art. 492 — Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono [ 750 c.p.c. ], l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili [ 812 c.c. ] compresi nell’inventario, per i frutti [ 820 c.c. ] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [ 1179 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze