Art. 492 – Codice civile – Garanzia

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono [750 c.p.c.], l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili [812 c.c.] compresi nell'inventario, per i frutti [820 c.c.] degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari [1179 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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