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Articolo 750 Codice di procedura civile — Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

Articolo 750 Codice di procedura civile — Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [ c.c. 492, 639, 640, 647 ], è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizionedel ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione con ordinanza[ 119; disp. att. 86 ], contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte di appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della corte di appello provvede con ordinanza non impugnabile previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del Codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1764/2008

Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto — in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 c.c. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, c.p.c. — dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’art. 750 c.p.c. ed alla regola generale di cui all’art. 739 c.p.c.

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Cass. civ. n. 18459/2007

In tema di provvedimenti impositivi di cauzione a carico dell’erede o del legatario, l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 750 c.p.c. dal presidente della Corte d’appello, in sede di reclamo avverso analoga pronuncia del presidente del tribunale, non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., stante la sua espressa qualificazione come non impugnabile ed in quanto la stessa, emessa all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non incide in modo diretto e definitivo su situazioni di diritto soggettivo, essendo strumentale alla tutela di esse e suscettibile di revoca o modifica, a differenza della diversa pronuncia, resa con la medesima ordinanza, attinente alle spese del procedimento. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza predetta nella parte relativa al merito, ha pronunciato la sua ammissibilità e, nella fattispecie, infondatezza con riguardo al capo relativo, alle sole spese processuali).

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