Art. 493 – Codice civile – Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione

L'erede decade dal beneficio d'inventario [490, 494, 505, 509, 564 c.c.], se aliena o sottopone a pegno [2748 c.c.] o ipoteca [2808 c.c.] beni ereditari, o transige [1965 c.c.] relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile [747, 748 ss. c.p.c.].

Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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