Art. 496 – Codice civile – Rendimento del conto

L'erede ha l'obbligo di rendere conto [263 c.p.c.] della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede [2946 ss. c.c., 749 c.p.c., 109, 178 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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