Art. 497 – Codice civile – Mora nel rendimento del conto

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [1219 c.c.] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496 c.c.].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore [263 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE