Art. 497 – Codice civile – Mora nel rendimento del conto

L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora [1219 c.c.] a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo [496 c.c.].

Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore [263 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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