Art. 500 – Codice civile – Termine per la liquidazione

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione [488, 496, 505 c.c., 749 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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