Art. 499 – Codice civile – Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498 c.c.] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493 c.c., 747, 478 c.p.c.]. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [2745 ss. c.c.] o a ipoteca [2808c.c.], i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate [2882 ss. c.c.] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [2885 c.c.].
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione [506 c.c.]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [2741 c.c.]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [495, 501 c.c.].
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie [649 ss. c.c.], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29119/2023
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un'operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invalidi gli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti di una s.r.l., sebbene la verifica fiscale fosse riferita ad un periodo di imposta in cui l'ente, prima di un'operazione di trasformazione, aveva la forma di s.a.s.).
Cass. civ. n. 10634/2023
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Cass. civ. n. 36659/2021
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/03/2020).
Cass. civ. n. 11605/2018
Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499c.c. art. 1499 - Interessi compensativi sul prezzo c.c. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non pure per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2016).
Cass. civ. n. 11458/2018
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa).
Cass. civ. n. 20860/2014
Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non anche per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo.
Cass. civ. n. 6486/2012
In tema di contratto di vendita, ai sensi dell'art. 1499 c.c., gli interessi compensativi sul prezzo, dovuti, salvo diversa pattuizione, anche se questo non sia ancora esigibile, hanno la funzione di compensare il venditore del mancato godimento della cosa già consegnata, nel caso in cui al compratore sia concessa una dilazione nel pagamento del corrispettivo: di conseguenza, essi decorrono indipendentemente da un inadempimento del compratore e, se questi incorre in mora, si convertono in moratori, ma con lo stesso tasso, eventualmente superiore a quello legale, stabilito convenzionalmente dalle parti.
Cass. civ. n. 14112/2009
Allorché fra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'area edificabile sia stato pattuito che, per il caso della realizzazione di una maggiore volumetria da parte dell'acquirente, questi sia obbligato al pagamento di un prezzo ulteriore, maggiorato di una somma a titolo di interessi per il periodo intercorrente fra la data della compravendita e quella del pagamento del conguaglio, detti interessi non hanno carattere moratorio, ma compensativo, in quanto, essendo il supplemento del corrispettivo subordinato ad un evento futuro ed incerto, qualificabile come condizione sospensiva, i relativi effetti retroagiscono, ai sensi dell'art. 1360 c.c., al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che gli interessi hanno la funzione di integrare il corrispettivo e non di risarcire il danno cagionato dal ritardo e, pertanto, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Cass. civ. n. 23789/2008
In tema di compravendita immobiliare, qualora la proprietà dell'immobile oggetto del contratto sia trasferita immediatamente all'acquirente, unitamente al possesso del bene, con rinvio dell'esigibilità del residuo prezzo al momento della futura stipulazione del rogito notarile, voluto dalle parti solo per dare forma pubblica all'avvenuto trasferimento, dal momento della consegna maturano gli interessi legali compensativi previsti dall'art. 1499 c.c. ma non anche la loro esigibilità, che sorge in funzione di concorso alla realizzazione dell'equilibrio economico tra le diverse posizioni contrattuali solo quando diviene esigibile il credito principale cui essi accedono; ne consegue che, prima di tale secondo momento, i predetti interessi non possono essere richiesti e non può perciò iniziare a decorrere il relativo termine prescrizionale.
Cass. civ. n. 12401/2007
Gli interessi legali previsti dall'art. 1499 c.c. prescindendo sia dalla mora che dalla liquidità, vanno ricondotti nella categoria (residuale rispetto a quelle degli interessi moratori e corrispettivi) degli interessi compensativi, preordinati ad una funzione indennitaria e in rapporto di reciproca fungibilità con le altre due citate categorie di interessi, nel senso che il concorso di più titoli non dà luogo a duplicazione di prestazioni. Nell'ambito di tale categoria, gli interessi compensativi sul prezzo (art. 1499 c.c.) sono dovuti, nei contratti di scambio, per una funzione equitativa, allo scopo, cioè, di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione. Consegue che gli interessi compensativi non decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta o promessa in vendita, con anticipata attribuzione del relativo godimento e dei frutti prodotti dalla cosa stessa, sia avvenuta prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale poiché, in tale ipotesi, le parti, nell'ambito di una libera valutazione dei rispettivi interessi, considerano l'anticipata attribuzione della cosa venduta al compratore come componente della regolamentazione convenzionale degli interessi medesimi. E non rimangono viceversa dovuti ove il pagamento del prezzo sia stato convenuto per una data o correlato ad un evento (quale, nella promessa di vendita, la stipula del contratto definitivo) successivi alla consegna del bene all'acquirente, dal momento in cui, con la scadenza di detta data o il verificarsi di tale evento, il credito della somma capitale o del residuo prezzo sia divenuto, oltre che liquido, anche esigibile in funzione di corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae (salvo a convertirsi in interessi moratori, dovuti dal giorno della costituzione in mora nel caso di ritardo colpevole del debitore nel soddisfacimento del credito).
Cass. civ. n. 5913/2001
Il conduttore di immobile urbano adibito a uso non abitativo, che ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha esercitato il diritto di riscatto del bene, alienato a un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, e che ha continuato anche dopo l'alienazione a detenere l'immobile in forza del contratto di locazione, deve nei termini di legge corrispondere al retrattato il solo prezzo e non anche interessi compensativi sullo stesso, in analogia con la disposizione contenuta nell'art. 1499 c.c., poiché la detenzione e il godimento della cosa hanno il loro titolo nel pagamento dei canoni, corrisposti in forza del rapporto di locazione.
Cass. civ. n. 4358/2000
Gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., sono dovuti, a favore del venditore, sul prezzo non ancora corrispostogli, sempreché l'acquirente abbia già consegnato il possesso della cosa oggetto della vendita e questa sia produttiva di frutti naturali o civili o altri proventi, mirando la norma a compensare il venditore, creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta e consegnata all'acquirente prima di ricevere il prezzo.
Cass. civ. n. 1087/1995
Nel quadro della liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario devono, di massima, trovare sistemazione e definizione tutti i rapporti di contenuto patrimoniale lasciati pendenti dal de cuius all'atto della sua morte, essendo l'erede e l'eventuale curatore nominato per gestire la procedura liquidatoria, in linea di principio, tenuti, nei limiti delle disponibilità esistenti nell'asse ereditario, a far fronte ad ogni ragione vantata verso l'eredità da tutti i soggetti nei confronti dei quali il de cuius aveva in vita assunto obbligazioni. Alla stregua di tale principio non può dubitarsi dell'azionabilità nei confronti dell'eredità beneficiaria, nelle persone dell'erede e/o del curatore preposto alla relativa liquidazione, del diritto alla stipulazione di un contratto definitivo scaturito da un contratto preliminare concluso, a suo tempo, dal de cuius, non essendovi motivi validi per ravvisare esclusi dal novero degli obblighi, che l'eredità beneficiaria è tenuta ad onorare, quelli aventi il titolo nel negozio di cui agli artt. 1351 e 2932 c.c.
Cass. civ. n. 4469/1993
In tema di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, poiché l'autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario, è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l'utilità e convenienza della vendita, nessuna rilevanza può avere sulla validità di detta vendita la circostanza che la stessa sia stata o meno effettuata in favore delle persone indicate nel provvedimento autorizzativo.
Cass. civ. n. 274/1984
Gli interessi compensativi, come espressamente denominati nel titolo dell'art. 1499 c.c., sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa, allo scopo, cioè, di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione, ed essi quindi, attesala loro peculiare finalità, sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, e, a differenza dagli interessi corrispettivi, a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo, tuttavia, sia provata la certezza e la definitività.
Cass. civ. n. 4486/1981
Gli interessi compensativi, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnati all'altra parte, prima di ricevere da questa la controprestazione, sono dovuti indipendentemente dal fatto che il rifiuto del debitore ad adempiere la propria obbligazione pecuniaria sia o meno giustificato, in quanto ciò che rileva è la circostanza che il creditore non abbia avuto nel frattempo, il godimento dei frutti della cosa.
Cass. civ. n. 2674/1975
In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, avvenuto il regolare deposito dei prezzo di una vendita di beni ereditari debitamente autorizzata ed effettuata, i privilegi gravanti sui beni stessi rimangono, ai sensi dell'art. 499 c.c., irrevocabilmente estinti, ancorché successivamente, dopo il definitivo esaurimento della procedura di liquidazione, venga accertato il difetto delle condizioni necessarie per l'acquisto o la conservazione del beneficio d'inventario.