Art. 499 – Codice civile – Procedura di liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498 c.c.] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493 c.c., 747, 478 c.p.c.]. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [2745 ss. c.c.] o a ipoteca [2808c.c.], i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate [2882 ss. c.c.] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [2885 c.c.].

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione [506 c.c.]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [2741 c.c.]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [495, 501 c.c.].

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie [649 ss. c.c.], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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