Art. 516 – Codice civile – Termine per l’esercizio del diritto alla separazione

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione [456, 518, 729, 729 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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