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Art. 517 — Separazione riguardo ai mobili

Art. 517 — Separazione riguardo ai mobili

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili [ 812 c.c. ] si esercita mediante domanda giudiziale.

La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione [ 456 c.c. ], il quale ordina l’inventario [ 769 ss. c.p.c. ], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11849/2018

Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell’erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all’art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del “de cuius” a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell’erede.

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