Art. 524 – Codice civile – Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante [2652 n. 1 c.c.], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia [2934 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1735/2024
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Cass. civ. n. 7557/2022
L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata.
Cass. civ. n. 24524/2021
In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore - in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia - non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo.
Cass. civ. n. 5994/2020
Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2016).
Cass. civ. n. 15664/2020
L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.
Cass. civ. n. 8519/2016
Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
Cass. civ. n. 20562/2008
L'azione ex art. 524 cod. civ., mediante la quale i creditori del rinunciante all'eredità chiedono di essere autorizzati all'accettazione con beneficio d'inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest'ultimo essere qualificato chiamato all'eredità, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione che abbia rimosso l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Cass. civ. n. 7735/2007
In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 c.c., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione ereditaria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme).
Cass. civ. n. 17866/2003
Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art. 524 c.c., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede in universum ius, e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva de qua.
Cass. civ. n. 1999/1998
Il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l'inefficacia del patto derivante dall'eventuale esercizio dell'azione revocatoria fallimentare volta a far valere la menzionata non contestualità quale indice della gratuità del patto ai fini di cui all'art. 64 L. fall.
Cass. civ. n. 3548/1995
L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio ereditario, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata.
Cass. civ. n. 5324/1991
Con riguardo alla vendita di un bene mobile, con riserva di proprietà, che può essere validamente stipulata anche verbalmente, l'atto scritto è necessario solo ai fini dell'opponibilità della detta riserva di proprietà ai creditori del compratore e può consistere, oltre che nella scrittura contenente le dichiarazioni negoziali originarie, anche in un documento successivo alla vendita, inteso ad accertare o riconoscere l'avvenuta stipulazione della riserva e redatto al solo fine di acquisire certezza di data ai fini dell'opponibilità, atteso che, secondo il dettato dell'art. 1524 c.c., la suddetta riserva deve risultare da atto scritto, ma non necessariamente trovare nell'atto scritto la fonte negoziale del rapporto. Pertanto, il patto di riservato dominio che sia munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del compratore è opponibile alla massa fallimentare anche se stipulato successivamente alla vendita del bene mobile, salva l'inefficacia del medesimo patto derivante dall'esercizio di azione revocatoria fallimentare volta a far valere la non contestualità tra la riserva di proprietà e la vendita.
Cass. civ. n. 1857/1980
Qualora il patto di riservato dominio sia opponibile al creditore del compratore, ai sensi dell'art. 1524 c.c., perché contenuto nel documento negoziale di compravendita, registrato in data anteriore al pignoramento, è onere del creditore, che sostenga la non contestualità della vendita e del patto, di fornire la relativa prova, tenendo conto che essa non può essere di per sé desunta dalla circostanza della tardività della registrazione rispetto alla conclusione del contratto.
Cass. civ. n. 3429/1978
L'opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore, con riguardo a macchinari non soggetti ad iscrizione in pubblici registri, postula esclusivamente che la riserva stessa risulti da atto scritto di data anteriore al pignoramento, ai sensi dell'art. 1524 primo comma c.c., e non pure che sia trascritta negli appositi registri tenuti nella cancelleria del tribunale, a norma del secondo comma di detto articolo, in quanto tale ultima formalità si riferisce alla diversa ipotesi dell'opponibilità del patto di riservato dominio anche al terzo acquirente.
Cass. civ. n. 2023/1977
Qualora, con unico atto, siano state vendute, con riserva di proprietà, alcune macchine ed altri beni mobili di diversa natura (nella specie, armadi-frigorifero di un «bar», assieme a tutte le altre attrezzature dell'esercizio), i requisiti previsti dall'art. 1524 secondo comma c.c., per l'opponibilità al terzo acquirente della riserva di proprietà sui macchinari (trascrizione nell'apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale, ed ubicazione dei beni, alla data dell'acquisto del terzo, nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita), non possono ritenersi necessari anche con riguardo alle altre cose mobili, rimanendo irrilevante che i contraenti le abbiano considerate come un tutto unitario con i macchinari.
Cass. civ. n. 4100/1975
Nell'ipotesi di contratti di compravendita con riserva di proprietà (nella specie stipulati o riprodotti con moduli a stampa) e di successivo fallimento del compratore, la registrazione della scrittura di vendita in data posteriore a quella della conclusione del contratto (ma antecedente alla dichiarazione del fallimento), non vale, di per sé, a far presumere la non contemporaneità dei patti contenuti nella detta scrittura e la conseguente gratuità (per mancanza di corrispettivo) del patto di riservato dominio. Pertanto, nell'ipotesi anzidetta, incombe sul fallimento l'onere di provare che il patto di riservato dominio è stato stipulato in epoca posteriore a quella della stipula del contratto di compravendita, al fine di dimostrare la inopponibilità, nei suoi confronti, di tale patto a norma dell'art. 64 legge fallimentare.
Cass. civ. n. 2016/1975
La riserva di proprietà a favore del venditore può essere opposta ai creditori del compratore e, nel caso che il compratore fallisca, al fallimento di questo, non solo quando trattisi di vendita a rate, ma in ogni caso di differimento del pagamento del prezzo. Né diversamente può argomentarsi dall'art. 73 della legge fallimentare, in cui la riserva di proprietà viene menzionata solamente con riguardo alla vendita a rate, giacché anzi, nella rubrica e nel primo comma dello stesso articolo vengono congiuntamente disciplinate la vendita a rate e quella a termine.
Cass. civ. n. 2394/1974
Per l'esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredità da parte dei creditori è richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità presenti un attivo. Non è necessario che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredità, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata; né è necessario che la rinunzia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere per i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. Diversamente dalla revocatoria, l'impugnazione della rinunzia da parte del debitore ad un'eredità di cui all'art. 524 c.c. non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo cioè un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della dismissione di beni entrati nel suo patrimonio, ma quello d'impedirne l'ingresso. L'azione dei creditori per farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del debitore rinunziante (art. 524 c.c.), differisce dalla surrogatoria, giacché non mira a far entrare i beni dell'eredità rinunziata nel patrimonio del debitore, il quale per effetto di essa non li acquista nemmeno fino alla concorrenza dei crediti fatti valere, e tuttavia risulta più vantaggiosa per i creditori che non l'azione surrogatoria, il cui esercizio non sarebbe ipotizzabile in caso di rinunzia non revocabile a norma dell'art. 525 c.c. I creditori, prima di esercitare l'azione di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte del debitore, cui all'art. 524 c.c. non sono tenuti ad interpellare i successivi chiamati ed accettanti l'eredità, per sapere se intendano pagare i debiti del rinunziante, né costoro hanno un diritto di poter vendere essi stessi i beni ereditari, per poter esercitare la facoltà di provvedere a un tale pagamento mediante il ricavato.
Cass. civ. n. 1860/1974
Il venditore con patto di riservato dominio stipulato all'estero senza data certa, non può far valere la sua qualità di proprietario nei confronti dei terzi, poiché l'opponibilità a costoro di detto patto — ancorché valido secondo l'ordinamento straniero — in quanto attiene al regime del diritto di proprietà su cose mobili esistenti in Italia nel momento in cui il diritto è fatto valere in giudizio, è regolato dalla legge italiana, e perché, in ogni caso, la disciplina della riserva di proprietà, costituendo eccezione al principio della libera circolazione di beni, è di ordine pubblico e quindi soggetta alla legge italiana.
Cass. civ. n. 2040/1972
La norma dell'art. 1524 c.c., nel rendere inopponibile ai terzi creditori del compratore il patto di riserva di proprietà che acceda ad un contratto di vendita, non trova la sua ratio nell'intento di salvaguardare i creditori da un atto che debba presumersi compiuto al fine di pregiudicare la loro sfera giuridica, ma nell'esigenza di tutelarli dal pregiudizio che in linea di fatto può loro derivare, in relazione al loro affidamento nell'estensione della garanzia generale anche al bene oggetto della vendita, dalla circostanza che quest'ultimo, ancorché acquistato e pur se trasferito nel possesso, non è divenuto di proprietà del loro debitore. Ad esigenza analoga il legislatore si è informato, ferma rimanendo la disponibilità degli altri mezzi di tutela offerti dalla speciale disciplina concorsuale, nell'art. 45 della legge fallimentare, richiedendo l'esistenza, prima della dichiarazione di fallimento, delle formalità necessarie anche nel diritto comune per rendere opponibili gli atti ai terzi (e quindi, in caso di vendita con riservato dominio, anche le formalità dell'art. 1524 c.c.). Con la norma dell'art. 64 della legge fallimentare, invece, nella parte in cui esso sancisce l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni anteriori al fallimento, il legislatore ha previsto una ipotesi normativa che si differenzia nella ratio, nell'oggetto e nei limiti, da quelle che precedono. Quanto alla ratio perché ispirata ad una presunzione di frode; quanto all'oggetto, perché essa riguarda atti a titolo gratuito; quanto ai limiti, con particolare riferimento alla materia della prova, perché la legge non ne pone alcuno che non possa già intendersi ricompreso nella sancita inefficacia relativa dell'atto compiuto entro i due anni predetti. Dalla diversità delle ipotesi normative considerate deriva l'impossibilità dell'applicazione automatica della disciplina e degli effetti della prima (operante anche con riferimento alla procedura concorsuale in virtù dell'art. 45 legge fallimentare) ai casi previsti dalla seconda, ove in questi non ricorrano, anche, della prima, tutti i presupposti.