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Art. 560 — Riduzione del legato o della donazione d’immobili

Art. 560 — Riduzione del legato o della donazione d’immobili

Quando oggetto del legato [ 649 c.c. ] o della donazione [ 769 c.c. ] da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente [ 720 c.c. ].

Se la separazione non può farsi comodamente [ 720 ] e il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza maggiore del Quarto della porzione disponibile [ 556 c.c. ], l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile . Se l’eccedenza non supera il Quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario [ 536 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11496/2010

Nell’ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l’acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poichè l’azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell’ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell’accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall.

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Cass. civ. n. 2858/2006

In tema di azione di riduzione, la pronuncia — che, previo accertamento della simulazione relativa alla vendita di immobili, in quanto dissimulante una donazione — dichiari l’inefficacia parziale della donazione dissimulata nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull’immobile, in epoca anteriore all’esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi — in applicazione dell’art. 934 c.c. — estesa al valore del bene comprensivo della costruzione. Infatti, in virtù del principio generale dell’accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell’azione di riduzione, né quella costitutiva della sentenza connessa.

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Cass. civ. n. 360/1986

Nel giudizio promosso dall’erede riservatario per la riduzione del legato o della donazione di immobile, a norma dell’art. 560 c.c., la restituzione dell’intero immobile può essere imposta al convenuto (sempreché esso non sia anche legittimario ed il valore del bene non superi l’importo della disponibile e della quota che gli spetta come legittimario), alla duplice condizione che non sia possibile separare senza pregiudizio una porzione di detto immobile, e che il medesimo convenuto abbia su di esso un’eccedenza superiore al Quarto della disponibile.

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