Art. 586 – Codice civile – Acquisto dei beni da parte dello Stato

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia [459, 519 c.c.].

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se manca un testamento, non decide la famiglia ma la legge: è la successione legittima a stabilire chi eredita e in quale misura.
  • L'ordine degli eredi non segue sempre l'intuizione: i figli hanno priorità, ma il coniuge concorre con loro; in assenza di discendenti, subentrano altri parenti secondo un ordine preciso.
  • In Italia la maggior parte delle successioni avviene senza testamento, con distribuzione automatica del patrimonio secondo criteri legali, indipendentemente dalla volontà del defunto.
  • Se non esistono eredi entro il sesto grado, l'eredità viene devoluta allo Stato: una conseguenza rara, ma che evidenzia l'importanza della pianificazione successoria.

Massime correlate

Cass. civ. n. 28221/2023

In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).

Cass. civ. n. 187/2020

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° comma, l. reg. Valle d'Aosta 24 aprile 2019 n. 5, nella parte in cui demanda alla giunta regionale la determinazione dei modelli tariffari del ciclo idrico e prevede l'istituzione di due distinte componenti tariffarie (una di carattere aggiuntivo e l'altra di carattere perequativo), per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, in relazione agli artt. 154, 155, 161 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 10, 14° comma, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106, in riferimento agli artt. 117, 2° comma, lett. e) ed s), Cost. e 2, 1° comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Cass. civ. n. 1549/2010

Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente.

Cass. civ. n. 2862/1995

L'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell'art. 586 c.c., avviene iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, mentre l'acquisto dei beni immobili «che non sono in proprietà di alcuno», previsto dall'art. 827 c.c., avviene a titolo originario. Pertanto l'art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilendo che «i beni immobili situati nella regione che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato deroga all'art. 827 c.c., ma non ha modificato l'art. 586 c.c., che è tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte.

Cass. civ. n. 2873/1989

La limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 586 c.c. - per il quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati - riguarda i soli debiti ereditari, cioè i debiti gravanti sul de cuius o sull'eredità, non già quelli, come l'obbligo imposto dalla condanna al pagamento delle spese processuali, che derivano da un comportamento processuale dello Stato, il quale abbia preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale