Art. 637 – Codice civile – Termine
Si considera non apposto [634 c.c.] a una disposizione a titolo universale [588 c.c.] il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32769/2024
In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria.
Cass. civ. n. 14955/2024
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).