Art. 645 – Codice civile – Condizione sospensiva potestativa senza termine

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa [1355 c.c.] e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine [650, 749 c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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