Avvocato.it

Art. 648 — Adempimento dell’onere

Art. 648 — Adempimento dell’onere

Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato [ 629 c.c. ].

Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria [ 677 c.c. ], se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione [ 626, 647 c. 2, 2652 n. 1 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 4444/2016

In tema di legato modale, l’inadempimento del “modus” ad opera del legatario legittima il beneficiario, al pari dei prossimi congiunti, ancorché eredi, a proporre, oltre all’azione di adempimento, quella di risoluzione, ex art. 648, comma 2, c.c., avendo egli interesse, ove sia anche erede, a conseguire il vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione della “res” e, in ogni caso, a soddisfare le esigenze morali perseguite dal “de cuius”, rimaste irrealizzate a causa dell’inadempimento dell’onerato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 25052/2013

Il diritto di prelazione attribuito attraverso l’apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo (nell’ipotesi di inadempimento del “modus”), ma consente soltanto i rimedi di cui all’art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15599/2005

In tema di legato modale l’adempimento dell’onere non si configura come condizione sospensiva dell’efficacia della disposizione testamentaria del de cuius in favore dell’onerato e la relativa azione di adempimento, come quella di risoluzione del legato, presuppone, come per ogni altra azione, la prova di un concreto interesse all’adempimento o, nell’ipotesi di inadempimento, alla risoluzione della stessa disposizione testamentaria. In ogni caso, l’inadempimento non determina, di per sè, la perdita del legato se non sia richiesta e pronunciata la risoluzione, in presenza degli altri requisiti previsti dall’art. 648 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2487/1999

In tema di legato modale, l’inadempimento del modus da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l’azione di adempimento, sia quella di risoluzione, giusta disposto dell’art. 648 c.c. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità). Le azioni predette sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all’esecuzione della prestazione modale (pur nella incontestabile diversità del relativo petitum), sicché la proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l’intero, poiché l’attribuzione, ad un soggetto, da parte dell’ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela, lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta tra essi, non può, poi, risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati se, nel tempo necessario per far valere l’uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10338/1998

Dalla prescrizione del diritto ad accettare l’eredità degli ulteriori chiamati deriva la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del modus da parte dei primi eredi chiamati.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5124/1997

Alla risoluzione della disposizione testamentaria domandata dall’erede nei confronti del legatario (o del coerede) inadempiente all’eventuale modus apposto dal testatore (espressamente qualificata in termini di risoluzione per inadempimento dall’art. 648 c.c.), devono ritenersi applicabili le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e segg. c.c. per la mancata esecuzione di obbligazioni, con particolare riferimento sia all’importanza, sia all’imputabilità del fatto oggettivo del mancato adempimento, imputabilità che, trattandosi di prestazione a titolo gratuito, deve configurarsi necessariamente secondo le forme del dolo o della colpa grave, in relazione alla diligenza minima cui è tenuto l’onerato. Qualora, nel disporre il lascito e nel configurare gli oneri a carico del legatario, il de cuius non abbia previsto alcun limite temporale alla esecuzione della sua volontà, il giudice di merito è tenuto a dare specificamente conto delle ragioni, fondate su elementi di fatto certi, per le quali, nel comportamento del legatario non rinunciante, si possa legittimamente ravvisare un inadempimento tale da giustificare la decisione di risoluzione ex art. 648, norma che prefigura una fattispecie di inadempimento assoluto, definitivo, e perciò diversa da quella del semplice ritardo. Nelle obbligazioni senza prefissione di un termine, difatti, può parlarsi di inadempimento solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, ovvero il soggetto manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l’intenzione di non adempiere, né è invocatile, in subiecta materia, ed attesa, altresì, la disposizione di cui all’art. 1183 circa la natura della prestazione, il principio quod sine die debetur statim debetur.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11430/1993

L’azione di risoluzione di una disposizione testamentaria, proposta dall’erede sostituito contro l’istituito per inadempimento dell’onere apposto alla istituzione, distinguendosi dalla petitio hereditatis, che presuppone la qualità di erede in colui che la esercita e, nel caso di sostituzione ordinaria, la risoluzione, quindi, della disposizione testamentaria in favore dell’istituito, è soggetta alle comuni norme sulla prescrizione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4145/1976

Nei casi di sostituzione nella successione, la risoluzione della disposizione testamentaria in favore dell’erede istituito determina il passaggio della delazione ereditaria al sostituito. Pertanto, quest’ultimo è legittimato a chiedere in giudizio la risoluzione della disposizione in favore dell’istituito, per inadempimento dell’onere che la gravi.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze