Art. 648 – Codice civile – Adempimento dell’onere

Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato [629 c.c.].

Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria [677 c.c.], se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione [626, 647 c. 2, 2652 n. 1 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1468/2018

In tema di legato, laddove sia in contestazione la risoluzione della disposizione a detto titolo gravante su tutti i coeredi, in ragione del preteso inadempimento del legatario alle obbligazioni su di lui gravanti a titolo di onere, sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi onerati, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione produce necessariamente i suoi effetti in favore di tutti i coeredi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/06/2015).

Cass. civ. n. 4444/2016

In tema di legato modale, l'inadempimento del "modus" ad opera del legatario legittima il beneficiario, al pari dei prossimi congiunti, ancorché eredi, a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione, ex art. 648, comma 2, c.c., avendo egli interesse, ove sia anche erede, a conseguire il vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione della "res" e, in ogni caso, a soddisfare le esigenze morali perseguite dal "de cuius", rimaste irrealizzate a causa dell'inadempimento dell'onerato.

Cass. civ. n. 25052/2013

Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del "modus"), ma consente soltanto i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 15599/2005

In tema di legato modale l'adempimento dell'onere non si configura come condizione sospensiva dell'efficacia della disposizione testamentaria del de cuius in favore dell'onerato e la relativa azione di adempimento, come quella di risoluzione del legato, presuppone, come per ogni altra azione, la prova di un concreto interesse all'adempimento o, nell'ipotesi di inadempimento, alla risoluzione della stessa disposizione testamentaria. In ogni caso, l'inadempimento non determina, di per sè, la perdita del legato se non sia richiesta e pronunciata la risoluzione, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 648 c.c.

Cass. civ. n. 2487/1999

In tema di legato modale, l'inadempimento del modus da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l'azione di adempimento, sia quella di risoluzione, giusta disposto dell'art. 648 c.c. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità). Le azioni predette sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all'esecuzione della prestazione modale (pur nella incontestabile diversità del relativo petitum), sicché la proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l'intero, poiché l'attribuzione, ad un soggetto, da parte dell'ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela, lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta tra essi, non può, poi, risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati se, nel tempo necessario per far valere l'uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione.

Cass. civ. n. 10338/1998

Dalla prescrizione del diritto ad accettare l'eredità degli ulteriori chiamati deriva la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del modus da parte dei primi eredi chiamati.

Cass. civ. n. 5124/1997

Alla risoluzione della disposizione testamentaria domandata dall'erede nei confronti del legatario (o del coerede) inadempiente all'eventuale modus apposto dal testatore (espressamente qualificata in termini di risoluzione per inadempimento dall'art. 648 c.c.), devono ritenersi applicabili le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e segg. c.c. per la mancata esecuzione di obbligazioni, con particolare riferimento sia all'importanza, sia all'imputabilità del fatto oggettivo del mancato adempimento, imputabilità che, trattandosi di prestazione a titolo gratuito, deve configurarsi necessariamente secondo le forme del dolo o della colpa grave, in relazione alla diligenza minima cui è tenuto l'onerato.

Cass. civ. n. 11430/1993

L'azione di risoluzione di una disposizione testamentaria, proposta dall'erede sostituito contro l'istituito per inadempimento dell'onere apposto alla istituzione, distinguendosi dalla petitio hereditatis, che presuppone la qualità di erede in colui che la esercita e, nel caso di sostituzione ordinaria, la risoluzione, quindi, della disposizione testamentaria in favore dell'istituito, è soggetta alle comuni norme sulla prescrizione.

Cass. civ. n. 4145/1976

Nei casi di sostituzione nella successione, la risoluzione della disposizione testamentaria in favore dell'erede istituito determina il passaggio della delazione ereditaria al sostituito. Pertanto, quest'ultimo è legittimato a chiedere in giudizio la risoluzione della disposizione in favore dell'istituito, per inadempimento dell'onere che la gravi.

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