Art. 648 – Codice civile – Adempimento dell’onere
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato [629 c.c.].
Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria [677 c.c.], se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione [626, 647 c. 2, 2652 n. 1 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9436/2025
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.
Cass. civ. n. 58/2023
Il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand'anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell'assunzione dei relativi costi ed oneri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il g.e. aveva disposto la riduzione del pignoramento mediante concentrazione dello stesso su uno solo dei beni pignorati, cancellandolo, per converso, su altro cespite per il quale non sussisteva il requisito della continuità delle trascrizioni, senza concedere termine - come richiesto dal debitore esecutato - affinché le parti procedessero alla trascrizione dell'acquisto "mortis causa" necessario alla sanatoria del suddetto difetto).
Cass. civ. n. 1468/2018
In tema di legato, laddove sia in contestazione la risoluzione della disposizione a detto titolo gravante su tutti i coeredi, in ragione del preteso inadempimento del legatario alle obbligazioni su di lui gravanti a titolo di onere, sussiste litisconsorzio necessario tra i coeredi onerati, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione produce necessariamente i suoi effetti in favore di tutti i coeredi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/06/2015).
Cass. civ. n. 4444/2016
In tema di legato modale, l'inadempimento del "modus" ad opera del legatario legittima il beneficiario, al pari dei prossimi congiunti, ancorché eredi, a proporre, oltre all'azione di adempimento, quella di risoluzione, ex art. 648, comma 2, c.c., avendo egli interesse, ove sia anche erede, a conseguire il vantaggio patrimoniale derivante dalla restituzione della "res" e, in ogni caso, a soddisfare le esigenze morali perseguite dal "de cuius", rimaste irrealizzate a causa dell'inadempimento dell'onerato.
Cass. civ. n. 4485/2014
Il notaio che pubblica un testamento con legato immobiliare ha il duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, mentre tale obbligo non sussiste per il testamento con istituzione di erede "ex re certa", in quanto l'acquisto dell'immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria richiede l'accettazione dell'istituto.
Cass. civ. n. 25052/2013
Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma solo (nell'ipotesi di inadempimento del "modus"), ma consente soltanto i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 12242/2011
L'erede, continuando la personalità del "de cuius", diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l'opponibilità dell'acquisto di un immobile nei confronti dell'erede del venditore si sottrae, oltre che alle regole dell'art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, anche alle disposizioni dell'art. 2644 c.c., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con l'altro acquirente del bene, per cui la trascrizione dell'acquisto "mortis causa" operato dall'erede, ai sensi dell'art. 2648 c.c., prima della trascrizione dell'atto di disposizione compiuto in vita dal "de cuius", vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni. Conseguentemente, l'erede non può eccepire l'anteriorità della trascrizione del suo acquisto, al fine di rendere a lui inopponibile l'atto di disposizione a favore dei terzi compiuto, in vita, dal "de cuius".
Cass. civ. n. 15599/2005
In tema di legato modale l'adempimento dell'onere non si configura come condizione sospensiva dell'efficacia della disposizione testamentaria del de cuius in favore dell'onerato e la relativa azione di adempimento, come quella di risoluzione del legato, presuppone, come per ogni altra azione, la prova di un concreto interesse all'adempimento o, nell'ipotesi di inadempimento, alla risoluzione della stessa disposizione testamentaria. In ogni caso, l'inadempimento non determina, di per sè, la perdita del legato se non sia richiesta e pronunciata la risoluzione, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 648 c.c.
Cass. civ. n. 2487/1999
In tema di legato modale, l'inadempimento del modus da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del de cuius a proporre sia l'azione di adempimento, sia quella di risoluzione, giusta disposto dell'art. 648 c.c. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità). Le azioni predette sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all'esecuzione della prestazione modale (pur nella incontestabile diversità del relativo petitum), sicché la proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l'intero, poiché l'attribuzione, ad un soggetto, da parte dell'ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela, lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta tra essi, non può, poi, risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati se, nel tempo necessario per far valere l'uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione.
Cass. civ. n. 10338/1998
Dalla prescrizione del diritto ad accettare l'eredità degli ulteriori chiamati deriva la prescrizione del diritto a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del modus da parte dei primi eredi chiamati.
Cass. civ. n. 5124/1997
Alla risoluzione della disposizione testamentaria domandata dall'erede nei confronti del legatario (o del coerede) inadempiente all'eventuale modus apposto dal testatore (espressamente qualificata in termini di risoluzione per inadempimento dall'art. 648 c.c.), devono ritenersi applicabili le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e segg. c.c. per la mancata esecuzione di obbligazioni, con particolare riferimento sia all'importanza, sia all'imputabilità del fatto oggettivo del mancato adempimento, imputabilità che, trattandosi di prestazione a titolo gratuito, deve configurarsi necessariamente secondo le forme del dolo o della colpa grave, in relazione alla diligenza minima cui è tenuto l'onerato.
Cass. civ. n. 11430/1993
L'azione di risoluzione di una disposizione testamentaria, proposta dall'erede sostituito contro l'istituito per inadempimento dell'onere apposto alla istituzione, distinguendosi dalla petitio hereditatis, che presuppone la qualità di erede in colui che la esercita e, nel caso di sostituzione ordinaria, la risoluzione, quindi, della disposizione testamentaria in favore dell'istituito, è soggetta alle comuni norme sulla prescrizione.
Cass. civ. n. 2800/1985
La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 c.c., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.
Cass. civ. n. 4145/1976
Nei casi di sostituzione nella successione, la risoluzione della disposizione testamentaria in favore dell'erede istituito determina il passaggio della delazione ereditaria al sostituito. Pertanto, quest'ultimo è legittimato a chiedere in giudizio la risoluzione della disposizione in favore dell'istituito, per inadempimento dell'onere che la gravi.
Cass. civ. n. 1941/1969
L'art. 1648 c.c. regola le sole modalità di pagamento del canone, attribuendo in proposito al giudice una facoltà discrezionale, ma non prevede alcuna deroga alla scadenza del pagamento e non influisce, quindi sulla sussistenza dell'inadempimento.