Art. 679 – Codice civile – Revocabilità del testamento
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [587 c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto [458, 463 n. 4, 1412 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 825/2025
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Cass. civ. n. 647/2024
Il giudizio di esecuzione relativo alle statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza.
Cass. civ. n. 41559/2023
In tema di procedimento di sorveglianza, trova applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui i termini per ricorrere decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera, per entrambi, quello che scade per ultimo.
Cass. civ. n. 30541/2023
La competenza a sovrintendere all'esecuzione della misura di sicurezza personale disposta successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, nel caso in cui, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza, in quel luogo, di una residenza o di un domicilio effettivo.
Cass. civ. n. 4302/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.
Cass. civ. n. 1290/1974
Il testatore non è obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell'ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non è tenuto a riprodurre tutte le disposizioni già adottate che intenda conservare, ma può procedere con disposizioni scritte autonome. Il carattere integrativo o modificativo di queste ultime può essere indicato espressamente ovvero può risultare dalla comparazione tra le diverse disposizioni secondo la compatibilità delle seconde con le prime o la prevalenza delle ultime sulle precedenti.