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Art. 679 — Revocabilità del testamento

Art. 679 — Revocabilità del testamento

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [ 587 c.c. ] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto [ 458, 463 n. 4, 1412 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1290/1974

Il testatore non è obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell’ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non è tenuto a riprodurre tutte le disposizioni già adottate che intenda conservare, ma può procedere con disposizioni scritte autonome. Il carattere integrativo o modificativo di queste ultime può essere indicato espressamente ovvero può risultare dalla comparazione tra le diverse disposizioni secondo la compatibilità delle seconde con le prime o la prevalenza delle ultime sulle precedenti.

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