Art. 679 – Codice civile – Revocabilità del testamento

Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [587 c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto [458, 463 n. 4, 1412 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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