Art. 723 – Codice civile – Resa dei conti

Dopo la vendita [1470 c.c.], se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili [719 c.c.] si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli [728 c.c.] o rimborsi che si devono tra loro i condividenti [2817 n. 2 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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