Art. 719 – Codice civile – Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita [1470 c.c.] per il pagamento dei debiti [530 c.c.] e pesi ereditari [752 ss. c.c.], si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili [747 c.p.c.] e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti [2646 c.c., 747, 787, 788 c.p.c.].

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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