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Art. 719 — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Art. 719 — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita [ 1470 c.c. ] per il pagamento dei debiti [ 530 c.c. ] e pesi ereditari [ 752 ss. c.c. ], si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili [ 747 c.p.c. ] e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti [ 2646 c.c., 747, 787, 788 c.p.c. ].

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3732/1985

Ai sensi dell’art. 719 c.c. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari) e nell’ipotesi di mancanza o insufficienza di beni mobili, l’indivisibilità di un immobile non è di per sé sufficiente per giustificarne la vendita, qualora del compendio ereditario faccia parte un immobile di valore minore ma pur sempre atto ad estinguere le passività ereditarie. Ai sensi dell’art. 719 c.c., il debito o peso ereditario, alla cui estinzione mediante la vendita di un cespite dell’eredità il coerede condividente ha interesse, è soltanto quello ancora gravante nel momento in cui i coeredi stessi devono stabilire se e quale bene vendere. Qualora, invece, la passività sia stata anteriormente estinta ad opera di altro coerede, l’interesse del primo viene meno, sia che trattasi di passività divisibile pro quota anche nei rapporti esterni (in base al principio generale nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur codificato nel primo comma dell’art. 754 c.c.) sia, ed a maggior ragione, nel caso di peso ereditario per il quale non opera nei rapporti esterni il beneficium divisionis (ad es., imposta di successione, il cui onere è posto dalla legge tributaria solidalmente a carico di tutti i coeredi), con la conseguenza che i condividenti, la cui quota di debito o peso ereditario sia stata pagata da altro coerede, non possono pretendere che sia incluso nelle passività da estinguere mediante la vendita predetta quanto da loro dovuto nei confronti del coerede che agisce per regresso nei limiti di cui al primo comma dell’art. 754 cit. La «necessità della vendita», sulla quale, secondo l’espressione del primo comma dell’art. 719 c.c. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari), debbono concordare i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse, ricorre allorché nel compendio ereditario manchi o sia insufficiente il denaro liquido, con la constatazione dell’obiettiva impossibilità di provvedere in tale modo. II potere della maggioranza di vendere un immobile è, inoltre, condizionato dall’insufficienza dei beni mobili, mentre la scelta dell’immobile da vendere postula la comparazione tra i vari immobili, al fine di stabilire per quale di essi sussista il «minor pregiudizio». La disciplina sulla commutabilità dell’usufrutto uxorio, prevista dall’art. 547 c.c. (il quale è applicabile alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, che lo ha abrogato), non è estensibile all’ipotesi di usufrutto testamentario (anziché [ i ] ]ex lege[ /i), restando in ogni caso esclusa, ai sensi dell’art. 719 c.c. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari), la possibilità di considerare la somma occorrente per la commutazione dell’usufrutto come passività ereditaria, sia pure futura ed eventuale, giustificante la vendita di un immobile di valore maggiore di altro, la cui vendita sarebbe sufficiente in mancanza di tale passività.

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