Art. 719 – Codice civile – Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita [1470 c.c.] per il pagamento dei debiti [530 c.c.] e pesi ereditari [752 ss. c.c.], si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili [747 c.p.c.] e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti [2646 c.c., 747, 787, 788 c.p.c.].
Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 17670/2024
In tema di mandato di arresto europeo, avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69 all'art. 719 cod. proc. pen., l'unico rimedio proponibile è il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 45697/2023
La disciplina della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare applicazione a fronte di una prima misura cautelare adottata in un procedimento svolto su iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana per lo stesso fatto per cui è richiesta l'estradizione e di una seconda misura emessa nel procedimento estradizionale ed esclusivamente funzionale alla consegna, in quanto i termini di durata di ciascuna misura sono autonomamente disciplinati e rispondono a finalità diverse, sicché non sono cumulabili.
Cass. civ. n. 3732/1985
Ai sensi dell'art. 719 c.c. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari) e nell'ipotesi di mancanza o insufficienza di beni mobili, l'indivisibilità di un immobile non è di per sé sufficiente per giustificarne la vendita, qualora del compendio ereditario faccia parte un immobile di valore minore ma pur sempre atto ad estinguere le passività ereditarie.
Ai sensi dell'art. 719 c.c., il debito o peso ereditario, alla cui estinzione mediante la vendita di un cespite dell'eredità il coerede condividente ha interesse, è soltanto quello ancora gravante nel momento in cui i coeredi stessi devono stabilire se e quale bene vendere. Qualora, invece, la passività sia stata anteriormente estinta ad opera di altro coerede, l'interesse del primo viene meno, sia che trattasi di passività divisibile pro quota anche nei rapporti esterni (in base al principio generale nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur codificato nel primo comma dell'art. 754 c.c.) sia, ed a maggior ragione, nel caso di peso ereditario per il quale non opera nei rapporti esterni il beneficium divisionis (ad es., imposta di successione, il cui onere è posto dalla legge tributaria solidalmente a carico di tutti i coeredi), con la conseguenza che i condividenti, la cui quota di debito o peso ereditario sia stata pagata da altro coerede, non possono pretendere che sia incluso nelle passività da estinguere mediante la vendita predetta quanto da loro dovuto nei confronti del coerede che agisce per regresso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 754 cit.
La «necessità della vendita», sulla quale, secondo l'espressione del primo comma dell'art. 719 c.c. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari), debbono concordare i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse, ricorre allorché nel compendio ereditario manchi o sia insufficiente il denaro liquido, con la constatazione dell'obiettiva impossibilità di provvedere in tale modo. II potere della maggioranza di vendere un immobile è, inoltre, condizionato dall'insufficienza dei beni mobili, mentre la scelta dell'immobile da vendere postula la comparazione tra i vari immobili, al fine di stabilire per quale di essi sussista il «minor pregiudizio».
La disciplina sulla commutabilità dell'usufrutto uxorio, prevista dall'art. 547 c.c. (il quale è applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, che lo ha abrogato), non è estensibile all'ipotesi di usufrutto testamentario (anziché [i]]ex lege[/i), restando in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 719 c.c. (vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari), la possibilità di considerare la somma occorrente per la commutazione dell'usufrutto come passività ereditaria, sia pure futura ed eventuale, giustificante la vendita di un immobile di valore maggiore di altro, la cui vendita sarebbe sufficiente in mancanza di tale passività.