Art. 762 – Codice civile – Omissione di beni ereditari

L'omissione di uno o più beni dell'eredità [494 c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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