Art. 762 – Codice civile – Omissione di beni ereditari
L'omissione di uno o più beni dell'eredità [494 c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9869/2025
Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 26563/2021
L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.
Cass. civ. n. 29287/2018
È configurabile la cd. mediazione unilaterale, che si realizza ove, a fronte dell'attività di mediazione svolta senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza di una sola delle parti, sussista un rapporto di mandato ovvero il conferimento dell'incarico al mediatore ad opera di una parte di ricercare una persona interessata allo stesso affare a determinate e prestabilite condizioni.
Cass. civ. n. 8544/2003
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti «costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati», si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di volontà delle parti e non per diretta volontà della legge, come avviene per le ipoteche ed i privilegi legali. Ne consegue che non è revocabile il privilegio speciale del venditore di cui all'art. 2762 c.c., atteso che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal momento in cui sorge il suo credito ed in virtù di una valutazione legale relativa alla causa, mentre l'attività del creditore diretta alla trascrizione del titolo ha il solo scopo di rendere opponibile il privilegio agli altri creditori.
Cass. civ. n. 809/1978
L'art. 1762 c.c., il quale stabilisce che il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto, presuppone, come condizione per la sua operatività, l'avvenuta conclusione di un contratto per tramite del mediatore; ove, quindi, il mediatore dia per concluso un contratto che in realtà non si è perfezionato, la norma suindicata non è applicabile, pur potendo il mediatore rispondere ad altro titolo dei danni eventualmente cagionati col suo comportamento doloso o colposo, ai sensi dell'art. 1375 c.c., secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Cass. civ. n. 236/1973
La responsabilità ex lege del mediatore per l'esecuzione del contratto sancita dall'art. 1762 c.c., ricorre non soltanto quando il contraente, del quale il mediatore non manifesta il nome all'altro contraente, non è presente alla stipulazione del contratto, ma anche quando lo stesso è presente, senza che il mediatore ne manifesti, però, il nome durante le trattative inerenti all'affare e risulti, come conseguenza di tale situazione, che uno dei contraenti ha fatto affidamento sulla parola del mediatore; ne vale ad escludere la detta responsabilità del mediatore la circostanza che il contraente non nominato rilasci a favore del venditore un assegno per il pagamento di parte del prezzo pattuito; e ciò in quanto l'identificazione delle parti che devono concludere un contratto per interposizione del mediatore deve da questo essere manifestata in modo da mettere contraenti in condizione di conoscere tutte le circostanze, note ad esso mediatore, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare ed influenti sulla conclusione di esso e quindi, in particolare, tutte le circostanze che riflettono non solo l'identità, ma anche le qualità personali dei contraenti medesimi.
Cass. civ. n. 2370/1969
Il mediatore è pur sempre un terzo rispetto al contratto stipulato a suo mezzo, anche nella particolare ipotesi dell'art. 1762 c.c., e non si trasforma in diretto contraente neppure quando ometta di rivelare il nome dell'altro contraente. Conseguentemente, egli non è soggetto alle limitazioni dettate dagli artt. 2721 e ss. c.c., in ordine alla prova delle convenzioni concluse per suo tramite.