Art. 771 – Codice civile – Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [1348], è nulla rispetto a questi [1419, 1421 c.c.], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [820 c.c.].

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose [816 c.c.] e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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