Avvocato.it

Art. 2814 — Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

Art. 2814 — Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà

Le ipoteche costituite sull’usufrutto [ 2810 n. 2 ] si estinguono col cessare di questo [ 979, 1014 ]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario [ 1015 ] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [ 1014 n. 2 ], l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto [ 979, 1014 ], si estende alla piena proprietà [ 1815 ]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze