Art. 2814 – Codice civile – Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche costituite sull'usufrutto [2810 n. 2] si estinguono col cessare di questo [979, 1014]. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario [1015] ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo [1014 n. 2], l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto [979, 1014], si estende alla piena proprietà [1815]. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se un immobile è gravato da ipoteca, il rischio non scompare con il passaggio di proprietà.
- L'ipoteca segue l'immobile, non la persona: anche se compri, il bene resta vincolato e può essere espropriato se il debito non viene pagato.
- Molti pensano che il pagamento del debito basti a chiudere tutto, ma la cancellazione dell'ipoteca è un passaggio distinto che va verificato.
- Se ci sono più ipoteche, conta l'ordine: chi è iscritto prima ha priorità sul ricavato, e questo incide direttamente sulle garanzie dei creditori.