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Art. 2920 — Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Art. 2920 — Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione [ 541 c.p.c. ss. ], non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.

Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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