Art. 541 – Codice di procedura civile – Distribuzione amichevole

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 1954/1977

Nel processo di esecuzione mobiliare, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati secondo un piano concordato fra tutti i creditori aventi diritto alla partecipazione ed approvato dal pretore a norma dell'art. 541 c.p.c. (cosiddetta distribuzione amichevole) è un negozio giuridico con il quale i creditori concorrenti liberamente dispongono della somma ricavata dalla vendita; essi pertanto, nella loro autonomia negoziale, ben possono modificare, anche transattivamente, l'ordine delle graduazioni, i diritti di prelazione e l'ammontare dei crediti rispettivi, con la conseguenza che tale piano, una volta concordato, esplica la sua piena efficacia: la relativa approvazione potrà, quindi, essere negata solo nei casi in cui il pretore, nell'esercizio del controllo affidatogli, accerti la mancata partecipazione alla relativa stipulazione di tutti i creditori aventi diritto alla distribuzione ovvero accerti, in mancanza di un diverso specifico accordo, il mancato rispetto dei diritti di prelazione; fuori di queste ipotesi, il pretore deve perciò provvedere «in conformità», come previsto dalla norma indicata.

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