Art. 541 – Codice di procedura civile – Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
- I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
- La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
- Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
- L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
- La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 1954/1977
Nel processo di esecuzione mobiliare, la distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati secondo un piano concordato fra tutti i creditori aventi diritto alla partecipazione ed approvato dal pretore a norma dell'art. 541 c.p.c. (cosiddetta distribuzione amichevole) è un negozio giuridico con il quale i creditori concorrenti liberamente dispongono della somma ricavata dalla vendita; essi pertanto, nella loro autonomia negoziale, ben possono modificare, anche transattivamente, l'ordine delle graduazioni, i diritti di prelazione e l'ammontare dei crediti rispettivi, con la conseguenza che tale piano, una volta concordato, esplica la sua piena efficacia: la relativa approvazione potrà, quindi, essere negata solo nei casi in cui il pretore, nell'esercizio del controllo affidatogli, accerti la mancata partecipazione alla relativa stipulazione di tutti i creditori aventi diritto alla distribuzione ovvero accerti, in mancanza di un diverso specifico accordo, il mancato rispetto dei diritti di prelazione; fuori di queste ipotesi, il pretore deve perciò provvedere «in conformità», come previsto dalla norma indicata.