Art. 17 – Codice di procedura civile – Cause relative all’esecuzione forzata

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, dal valore dei beni controversi ;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512], dal valore del maggiore dei crediti contestati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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