Art. 17 – Codice di procedura civile – Cause relative all’esecuzione forzata
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'art. 619, dal valore dei beni controversi ;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512], dal valore del maggiore dei crediti contestati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 25230/2024
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
Cass. civ. n. 21579/2024
In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.
Cass. civ. n. 19777/2024
Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale – comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 18285/2024
In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).
Cass. civ. n. 16784/2024
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 903/2024
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. - confermando la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento che, senza convocazione delle parti, disponeva la prosecuzione degli esperimenti di vendita - ha affermato che la prospettata difformità dalla sequenza procedimentale, per dedotta violazione dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non pregiudicava il diritto di difesa dell'esecutato in ragione dell'omessa audizione sulle modalità di prosecuzione della fase liquidativa, già compiutamente determinate nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30270/2023
In caso di tardiva costituzione dell'attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.
Cass. civ. n. 28926/2023
Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 19482/2023
L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche, nel disporre che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
Cass. civ. n. 17836/2023
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).
Cass. civ. n. 12966/2023
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 9165/2023
In tema di contenzioso tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c., valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed abbia invece eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del predetto decreto, avvenuta direttamente all'indirizzo p.e.c. è nulla, non potendosi equiparare alla consegna a mani proprie, che l'art. 17 del predetto decreto fa sempre salva.
Cass. civ. n. 8549/2023
l’elezione di domicilio presso il difensore - Opposizione - Notifica eseguita nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza. In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto.
Cass. civ. n. 37581/2021
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 24362/2018
In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/03/2016).
Cass. civ. n. 16920/2018
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., in base all'importo indicato nell'atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l'opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente.
Cass. civ. n. 13402/2000
La competenza a conoscere dell'opposizione alla esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione mobiliare (opposizione a precetto) appartiene, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., al giudice che sarebbe competente per valore in base all'intero ammontare del credito per cui si procede.
Cass. civ. n. 9755/1998
Qualora la parte cui sia stato notificato il precetto contesti il diritto della controparte a richiedere in tutto o in parte la somma precettata, vertendosi in ipotesi di opposizione all'esecuzione, il valore della causa si determina con riferimento all'intero ammontare del credito per cui si procede e non in base alla somma contestata, anche nell'ipotesi in cui la contestazione riguardi solo gli interessi o voci di spesa maturati dopo il rilascio del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 9815/1990
Qualora a seguito di verbale di conciliazione l'affittuario di fondo rustico si sia impegnato a rilasciare il fondo previo versamento da parte del concedente di una indennità, la competenza a conoscere dell'opposizione del primo contro il precetto per il rilascio del fondo, integrando un'opposizione all'esecuzione, deve essere determinata secondo gli ordinari criteri per valore e quindi ai sensi dell'art. 12 c.p.c., che concerne le cause relative a rapporti obbligatori e di locazione, senza che possa venire in rilievo l'ammontare dell'indennità dovuta dal concedente, che costituisce solo una condizione per il rilascio del fondo.
Cass. civ. n. 5123/1979
Nelle cause relative ad opposizione all'esecuzione forzata proposte da terzi che pretendono avere la proprietà o altro diritto reale sui mobili pignorati, il valore si determina in base a quello dei beni controversi a norma dell'art. 17 c.p.c., ma trova applicazione anche la norma dell'art. 14 c.p.c., per cui, in mancanza di una specifica contestazione formulata dal creditore opposto nella prima difesa, la causa si presume di competenza del giudice adito.