Art. 18 – Codice di procedura civile – Foro generale delle persone fisiche

Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [c.c. 43, 45, 2196 n. 4] e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora[139; c.c. 43].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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