Art. 36 – Codice di procedura civile – Cause riconvenzionali

Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali [167, 416] che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore ; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 23801/2025

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente la competenza (per materia o valore) del giudice adito in via d'ingiunzione, non ne esclude la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, poiché spetta al giudice dell'opposizione una sommaria cognizione dei fatti allegati a base della domanda riconvenzionale all'esito della quale, ove ritenga la loro manifesta infondatezza, dovrà confermare provvisoriamente il decreto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al giudice superiore competente, rientrando cosi nella disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della riconvenzionale); ove, invece, la cognizione sommaria non attinga a un esito di infondatezza manifesta, il giudice dell'opposizione dovrà far precedere la separazione della riconvenzionale da un accertamento, con valenza limitata alla decisione sull'opposizione, dell'effetto modificativo o estintivo dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, che comunque appartengono alla causa come mezzo di eccezione. (Principio affermato in una fattispecie in cui il petitum della domanda azionata dal committente in via riconvenzionale - risarcimento del danno per vizi dell'opera - era di importo superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appaltatore davanti al giudice di pace).

Cass. civ. n. 13151/2024

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la domanda riconvenzionale è ammissibile se il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide contestualmente, oltre all'interesse dell'opponente, anche quello dell'opposto e a condizione che essa sia spiegata, a pena di decadenza, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento o dalla conoscenza dell'atto esecutivo opposto, perché, in mancanza, si determina la sanatoria dell'atto stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto sebbene tardivamente introdotta soltanto nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, dunque, quando era ormai ampiamente decorso il termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 612 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5484/2024

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Cass. civ. n. 3452/2024

La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.

Cass. civ. n. 17772/2023

Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.

Cass. civ. n. 15275/2023

In ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti con cui un fideiussore aveva conferito i propri beni in un fondo patrimoniale e in un "trust" potesse essere precluso dalla proposizione, da parte di quest'ultimo, dell'eccezione riconvenzionale di nullità dei contratti di garanzia per abuso del diritto).

Cass. civ. n. 10864/2023

piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.

Cass. civ. n. 533/2020

Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2018).

Cass. civ. n. 6091/2020

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017).

Cass. civ. n. 15182/2019

L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Nella specie, la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, applicabile "ratione temporis"). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/08/2014).

Cass. civ. n. 33728/2019

In sede di opposizione all'esecuzione, ove l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata, volta ad ottenere, nel caso di esito positivo dell'opposizione, un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, la controversia è soggetta alla sospensione feriale dei termini soltanto se la sentenza abbia accolto tale opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale; al contrario, la detta sospensione non opera nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione, in quanto esclusivamente l'esito positivo dell'impugnazione della relativa decisione può comportare il successivo ingresso dell'esame della domanda riconvenzionale davanti al giudice d'appello od a quello di rinvio. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/04/2018).

Cass. civ. n. 33361/2018

Proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento di quella principale dell'attore, è viziata da ultrapetizione la decisione con cui il giudice, respinta la domanda principale, pronunci anche sulla riconvenzionale, rigettandola.

Cass. civ. n. 6846/2017

In caso di più convenuti, la domanda formulata da uno di questi nei confronti di un altro ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima.

Cass. civ. n. 21472/2016

Nell'ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall'attore, sull'assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l'inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore medesimo, domandando anche l'eventuale condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto in base a tale differente prospettazione, qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice.

Cass. civ. n. 17083/2013

La domanda riconvenzionale proposta dal consumatore, in un giudizio incardinato dal professionista innanzi ad un giudice diverso da quello competente ai sensi dell'art. 63 del d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, non può assumere il significato di una deroga implicita al foro del consumatore, né precludere il rilievo officioso del proprio difetto di competenza da parte del giudice adito.

Cass. civ. n. 14852/2013

Ricorre l'ipotesi della eccezione riconvenzionale (come tale ammissibile anche in appello, secondo la disciplina originaria di cui all'art. 345 c.p.c.) allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto provocare il mero rigetto della domanda avversaria; integra invece vera e propria domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente (principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 4233/2012

Mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda e chiede un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il mero rigetto della domanda attrice, mediante l'eccezione riconvenzionale egli, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, che potrebbero costituire oggetto di un'autonoma domanda in un giudizio separato, si limita a chiedere la reiezione della pretesa avversaria, totalmente o anche solo parzialmente, al fine di beneficiare di una condanna più ridotta. Ne consegue che la mancata impugnazione della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera appaltata, resa dal giudice di primo grado in considerazione della mancata prova dei fatti posti a fondamento di essa, comporta la sola preclusione di riproporre nel giudizio di appello l'esame di detta domanda, ma non determina l'abbandono dell'eccezione riconvenzionale, riproposta in sede di gravame, parimenti fondata su tali vizi e volta a confutare la pretesa attorea sotto il profilo del "quantum".

Cass. civ. n. 18785/2010

Il giudice del foro del consumatore quando è competente per la causa principale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 40 c.p.c., conosce anche della domanda riconvenzionale che dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, se non ecceda la sua competenza per materia e valore.

Cass. civ. n. 4295/2008

Sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito.

Cass. civ. n. 15271/2006

Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il simultaneus processus. Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio.

Cass. civ. n. 12475/2004

La domanda riconvenzionale che il convenuto dinanzi al giudice ordinario proponga contestualmente alla formulazione — in via principale — dell'eccezione di compromesso in arbitri della causa — per clausola convenzionale di deroga alla giurisdizione, con conseguente rinunzia all'azione giudiziaria, e decisione della controversia secondo il dictum di soggetti privati — è da ritenere proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia della domanda attorea che di quella riconvenzionale.

Cass. civ. n. 13057/2002

La domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un credito nei confronti del fallito e proposta nell'ambito di un giudizio promosso dal Fallimento per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, non solo non comporta il trasferimento dell'intera causa avanti al giudice della verifica dello stato passivo, ma è improponibile, attesa l'esclusività del rito per essa previsto a fini pubblicistici.

Cass. civ. n. 10356/2000

In caso di opposizione all'esecuzione, la domanda diretta all'accertamento dell'importo del credito ulteriore rispetto a quello contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo è idonea a determinare lo spostamento della competenza ratione valoris del giudice dell'opposizione solo se sia configurabile come domanda riconvenzionale in senso tecnico, cioè come domanda dell'interessato a conseguire una pronuncia di condanna sulla pretesa, che, cumulandosi al valore della domanda oggetto dell'opposizione all'esecuzione, determina l'esorbitanza dalla competenza per valore del giudice adito; mentre non rientra in nessuna delle ipotesi di modificazione della competenza per ragioni di connessione, indicate negli artt. 31-36 c.p.c., la pretesa che si configuri come mera eccezione difensiva del convenuto nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

Cass. civ. n. 12558/1999

La domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro, ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità esclusiva del secondo rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'attore, va qualificata come domanda riconvenzionale, e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima.

Cass. civ. n. 3619/1999

In base al combinato disposto dell'art. 34 con gli artt. 35 e 36 c.p.c., quando la domanda riconvenzionale ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, la remissione dell'intera causa al giudice competente per la riconvenzionale si impone solo ove quest'ultima implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato, mentre in tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra la separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, e la rimessione di entrambe al giudice competente per la riconvenzionale, secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio, che non costituisce decisione sulla competenza, e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 2827/1999

La norma dell'art. 36 c.p.c., laddove consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale, avanti al giudice adito con la prima, con riferimento al caso in cui la competenza su entrambe le domande si debba attribuire per ragioni di valore, concerne esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore, mentre, non può trovare applicazione nel caso in cui sulla domanda proposta in via principale quel giudice sia incompetente, per essere la competenza per valore attribuita ad un giudice di competenza inferiore, non potendosi reputare che l'incompetenza originaria sulla domanda principale del giudice adito possa divenire irrilevante in dipendenza della proposizione della riconvenzionale, riconducibile, viceversa, alla competenza di detto giudice, il quale, pertanto, ove sia sorta discussione sulla competenza ovvero rilevi egli stesso l'incompetenza sulla domanda originaria, deve separare le due cause e rimettere al giudice di competenza inferiore la causa sulla domanda principale, trattenendo, invece, soltanto la riconvenzionale (a meno che anch'essa non sia di competenza del giudice inferiore).

Cass. civ. n. 2533/1998

La disposizione di cui all'art. 36 c.p.c. in tema di domande riconvenzionali (dipendenti, cioè, dallo stesso titolo invocato dall'attore, ovvero da titolo già appartenente alla causa come mezzo di eccezione) contempla, per l'ipotesi in cui la detta riconvenzionale ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, la possibilità di rimessione dell'intera causa al giudice superiore ove non si ravvisi la possibilità alternativa di decidere autonomamente sulla domanda principale attesa l'agevole definibilità delle relative questioni, con la conseguenza che, qualora la domanda introdotta dal convenuto non sia qualificabile come riconvenzionale alla stregua dei criteri di cui alla norma predetta, si rende inevitabile il provvedimento di separazione delle cause, in assenza di disposizioni che deroghino alle comuni regole di competenza.

Cass. civ. n. 8927/1995

La competenza a conoscere delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro a causa della violazione, da parte del dipendente, di obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, appartiene, ratione materiae, al giudice del lavoro.

Cass. civ. n. 3548/1994

La proposizione di un'azione di mero accertamento non comporta esclusione dell'esercizio, in via riconvenzionale, di azioni che non siano della medesima natura, atteso che condizione unica di ammissibilità della domanda riconvenzionale, proposta davanti al giudice competente per materia e valore è, a norma dell'art. 36 c.p.c. la dipendenza di essa dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, restando del tutto ininfluente la valenza e l'ambito della tutela giudiziaria invocata, sia cioè essa dichiarativa, costitutiva o di condanna.

Cass. civ. n. 3475/1994

Il mero silenzio serbato dalla parte in ordine alla domanda riconvenzionale irritualmente proposta non implica accettazione del contraddittorio, con la conseguenza che esso non preclude la successiva deduzione dell'inammissibilità della domanda stessa. (Nella specie la Corte Suprema ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che nell'intervallo intercorso tra la domanda riconvenzionale — da ritenersi intempestiva perché non formulata con la comparsa di risposta — e la eccezione di tardività della stessa, non era stata svolta alcuna attività che potesse far ritenere implicitamente accettato il contraddittorio sulla detta domanda).

Cass. civ. n. 7131/1993

In caso di domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che su di lui intende riversare gli effetti della domanda dell'attore in forza di un distinto rapporto, dipendente da un diverso titolo, la connessione richiesta dall'art. 36 c.p.c. non postula necessariamente che la domanda riconvenzionale tragga fondamento dalla situazione o rapporto giuridico fatto valere dall'attore, ben potendo trarre origine dal rapporto di garanzia confluito nel processo, nel quale il convenuto esercita una autonoma azione, assumendo, nei confronti del terzo, la veste di attore.

Cass. civ. n. 768/1993

Il giudice competente per valore sulla causa principale di condanna all'adempimento di un'obbligazione conosce anche della eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da tale inadempimento se questa rientra nella sua competenza, mentre rimette al giudice superiore sia la causa principale che la domanda riconvenzionale se questa eccede la sua competenza per valore: non può invece conoscere della domanda principale e rimettere la decisione sulla domanda riconvenzionale al giudice superiore competente su quest'ultima per ragioni di valore.

Cass. civ. n. 5460/1993

L'attore che abbia assunto la veste di convenuto in conseguenza di domanda riconvenzionale, può a sua volta avanzare domanda riconvenzionale nei confronti del convenuto (riconventio riconventionis), purché tempestivamente nel primo atto difensivo successivo alla comparsa di risposta del convenuto.

Cass. civ. n. 10043/1991

La domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo — di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come nel caso dell'eccezione riconvenzionale — deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale.

Cass. civ. n. 7331/1990

Il giudice della causa principale è competente a conoscere della causa riconvenzionale che non ecceda per valore o per materia la sua competenza, anche quando la causa riconvenzionale, separatamente considerata, rientrerebbe nella sfera della competenza territoriale inderogabile di altro giudice, non consentendo la norma eccezionale di cui all'art. 36 c.p.c. interpretazione analogica.

Cass. civ. n. 2478/1990

L'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, è stabilita a tutela dell'interesse della controparte, con la conseguenza che essa non è più opponibile se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa è sancita, anziché eccepire la tardività e inammissibilità della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio su di essa o esplicitamente ovvero anche tacitamente, mediante un comportamento processuale incompatibile con la volontà di opporsi all'ingresso della domanda riconvenzionale.

Cass. civ. n. 697/1979

Quando il convenuto, eccedendo i limiti della domanda attrice, proponga un'eccezione o una domanda riconvenzionale che ampli l'oggetto della controversia, il thema decidendum è quello che risulta dal complesso delle istanze delle parti, e l'individuazione del giudice competente va fatta in base agli artt. 34 e 36 c.p.c., secondo cui, ove si debbano decidere con efficacia di giudicato questioni (sollevate dal convenuto) pregiudiziali o riconvenzionali, appartenenti per materia alla competenza di giudice diverso da quello adito, si verifica l'attrazione della causa principale a favore di tale giudice. (Nella specie, avendo il convenuto in una causa possessoria, avente ad oggetto un fondo rustico, eccepito di essere affittuario del fondo con diritto della proroga legale, la corte ha ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria).

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