Art. 63 – Codice di procedura civile – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]..
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [disp. att. 89].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 13131/2025
Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10435/2025
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
Cass. civ. n. 10289/2025
In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).
Cass. civ. n. 9710/2025
Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.
Cass. civ. n. 1900/2025
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 1470/2025
A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richieta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.
Cass. civ. n. 654/2025
La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
Cass. civ. n. 317/2025
Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.
Cass. civ. n. 25876/2024
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore).
Cass. civ. n. 25180/2024
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Cass. civ. n. 24000/2024
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la tempestività dell'opposizione alla stima proposta erroneamente con atto di citazione, piuttosto che con ricorso, deve essere valutata al momento della notifica e non al momento del deposito in giudizio di detto atto introduttivo, senza che assuma rilievo l'omessa pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto la stessa è destinata ad operare sul rito da seguire all'esito della conversione, senza effetti penalizzanti per quelli comunque collegati alla domanda introdotta secondo un modello difforme da quello legale, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Cass. civ. n. 23240/2024
Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l'impugnazione dell'approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l'ultimo atto di quel processo.
Cass. civ. n. 23233/2024
In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).
Cass. civ. n. 20055/2024
In tema di imposta di registro, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il decreto ingiuntivo va integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura del provvedimento e la relativa procedura sommaria che porta alla sua emissione.
Cass. civ. n. 18491/2024
Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c, dopo che con l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti).
Cass. civ. n. 16979/2024
In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).
Cass. civ. n. 15130/2024
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.
Cass. civ. n. 12449/2024
Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione" - è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali).
Cass. civ. n. 12223/2024
In tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, della l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 11961/2024
L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).
Cass. civ. n. 11688/2024
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., il requisito della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell'ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare.
Cass. civ. n. 11399/2024
Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa.
Cass. civ. n. 10139/2024
In tema di sospensione dei termini processuali civili disposta, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.
Cass. civ. n. 10047/2024
In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Cass. civ. n. 7592/2024
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.
Cass. civ. n. 7526/2024
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 7121/2024
L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 6477/2024
Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.
Cass. civ. n. 5235/2024
In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto aveva revocato il decreto ingiuntivo, benché non risultasse in alcun modo l'intervenuta impugnazione della delibera assembleare o l'introduzione della corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito).
Cass. civ. n. 32/2021
La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2019).
Cass. civ. n. 18718/2021
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 415 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l'obbligo di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza contenga l'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., non comportando tale mancata previsione alcuna lesione del diritto di difesa od al giusto processo e ciò, tanto più, in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale (decisioni n. 65 del 1980 e n. 191 del 1999), rientrando nell'ampia discrezionalità del legislatore la regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della palese irrazionalità o dell'arbitrio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018).
Cass. civ. n. 21874/2021
Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese. (Rigetta, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 25/05/2018).
Cass. civ. n. 13176/2021
Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, disposta l'estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall'art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Rigetta, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 22/09/2017).
Cass. civ. n. 28004/2021
L'art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato - senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione - sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2018).
Cass. civ. n. 544/2020
L'omessa indicazione di uno o più elementi attinenti alla "vocatio in ius" cagiona, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la nullità dell'atto di citazione, vizio sanato, con efficacia retroattiva, dalla proposizione dell'appello. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto vizi della "vocatio in ius" comportanti la nullità della citazione l'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario, del giorno dell'udienza di comparizione e dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di mancata costituzione, mentre ha considerato priva di conseguenze invalidanti la mancata menzione delle conclusioni e dei mezzi di prova, in quanto requisiti di contenuto dell'atto di citazione aventi funzione meramente preparatoria dell'udienza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2017).
Cass. civ. n. 13879/2020
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017).
Cass. civ. n. 23973/2020
L'esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante in essa indicato, purchè ritualmente prodotta in atti, producendosi così l'effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale "alter ego" dello stesso, in modo che i terzi possano indifferentemente trattare con l'uno o con l'altro. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/01/2016).
Cass. civ. n. 27567/2020
La notifica di un atto di appello contenente un errore sulle generalità del destinatario dell'atto impedisce la formazione del giudicato se l'errore è irrilevante e l'impugnazione è comunque idonea al raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che non aveva verificato se l'errore nella indicazione del nome di battesimo del destinatario dell'atto di appello fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell'impugnativa, cui era allegata la sentenza di primo grado, e delle risultanze della relata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019).
Cass. civ. n. 15702/2020
L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 06/06/2018).
Cass. civ. n. 10648/2020
La decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 21/09/2018).
Cass. civ. n. 8240/2020
In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2015).
Cass. civ. n. 21448/2019
La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l'atto di citazione e, specularmente, con l'atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l'unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli (nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una associazione), è in detti atti che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere (e, se del caso, tutti), non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d'iscrizione a ruolo o la procura.
Cass. civ. n. 15523/2019
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate.
Cass. civ. n. 18560/2019
La lesione dell'integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo.
Cass. civ. n. 14357/2019
L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Cass. civ. n. 24069/2019
L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Cass. civ. n. 15579/2019
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009.
Cass. civ. n. 30506/2019
Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetta a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 c.p.c., o con quello suppletorio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2017).
Cass. civ. n. 10577/2018
La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica) richiede – ai fini dell'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. – l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda".
Cass. civ. n. 1881/2018
Nel processo ordinario di cognizione qualora nell'atto introduttivo non siano indicati - ex art. 163, n. 4, c.p.c. - gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in mancanza di deduzione in appello di tale "error in procedendo" del giudice di primo grado - concernente la violazione dell'art. 164 c.p.c. - il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato.
Cass. civ. n. 29839/2018
In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.
Cass. civ. n. 20839/2018
In tema di opposizione all'esecuzione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile. Tale interesse è ravvisabile ove il creditore opposto abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio. (Fattispecie in cui la convenuta opposta si era costituita nel giudizio prima del deposito dell'atto di rinuncia, formalizzato dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, avanzando domanda risarcitoria per responsabilità processuale).
Cass. civ. n. 19102/2018
Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, per mancata comparizione delle parti, di un procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma dell'ordinanza e, pertanto, è impugnabile con l'appello, e non già col ricorso straordinario per cassazione.
Cass. civ. n. 33150/2018
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Cass. civ. n. 28103/2018
L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta. (Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 04/10/2013).
Cass. civ. n. 4485/2018
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c.,integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 26147/2017
I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, avuto riguardo alla “ratio” di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione “ratione temporis” applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all'estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica.
Cass. civ. n. 9362/2017
L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea), e non come le parti ritengano che debba essere qualificata. Ne consegue che ove il tribunale qualifichi come "reclamo" ai sensi dell’art. 630 c.p.c. l’impugnazione proposta avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione, e lo dichiari inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta proporre l’opposizione agli atti esecutivi, la relativa decisione è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione, non potendo applicarsi il principio dell’inappellabilità, previsto per le decisioni sull’opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui quest’ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta.
Cass. civ. n. 19344/2017
Colui il quale abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del "debitor debitoris", a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato. (Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo ottenuto dal rappresentante nei confronti del debitore del rappresentato mediante produzione del mandato con rappresentanza a riscuotere, conferito anche in funzione della realizzazione dell'interesse del mandatario al soddisfacimento del proprio credito verso il mandante).