Art. 63 – Codice di procedura civile – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]..

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [disp. att. 89].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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