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Articolo 64 Codice di procedura civile — Responsabilità del consulente

Articolo 64 Codice di procedura civile — Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro . Si applica l’articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18313/2015

Il consulente tecnico d’ufficio svolge, nell’interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all’ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia.

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Cass. civ. n. 11474/1992

La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell’art. 64 c.p.c. — che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito — ed è soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore.

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Cass. civ. n. 3897/1981

La diligenza nell’esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (ex artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell’ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto non è dispensato dal dovere di valutare l’intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata.

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