Art. 98 – Codice di procedura civile – Cauzione per le spese
Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11836/2025
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
Cass. civ. n. 11481/2025
In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.
Cass. civ. n. 16012/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva erroneamente dichiarato la nullità della c.t.u., sebbene l'acquisizione del contratto di mutuo da parte del consulente fosse stata acconsentita dalle parti per essere stato il documento trasmesso dallo stesso legale della parte avversa a quella normalmente onerata e utilizzato, nel contraddittorio delle parti, nel corso delle operazioni peritali).
Cass. civ. n. 15926/2024
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.
Cass. civ. n. 3839/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.
Cass. civ. n. 1763/2024
In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.
Cass. civ. n. 32146/2023
Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.
Cass. civ. n. 32143/2023
L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.
Cass. civ. n. 31964/2023
In tema di prova civile, la consulenza di parte non esprime una manifestazione di volontà, ma veicola una mera manifestazione di scienza, sub specie di allegazione difensiva a contenuto tecnico, il che esclude che il c.t.p. – mero ausiliario, sprovvisto dello ius postulandi a tal fine necessario – possa far valere ritualmente l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Cass. civ. n. 27946/2023
Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 20054/2023
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 18145/2023
argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.
Cass. civ. n. 12348/2023
In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).
Cass. civ. n. 5370/2023
In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.
Cass. civ. n. 9776/2020
Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 17/04/2018).
Cass. civ. n. 22739/2019
L'atto di citazione introduttivo del procedimento per revocazione contro le sentenze della corte d'appello deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 21874/2019
L'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice.
Cass. civ. n. 15620/2017
In applicazione dell'art. 157, comma 3, c.p.c., non è legittimata a dedurre la nullità della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/12/2015).
Cass. civ. n. 8403/2016
In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti). (Rigetta, App. Palermo, 04/03/2010).
Cass. civ. n. 6591/2016
L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, prodotte dalla parte attrice nel giudizio di primo grado senza che il convenuto formulasse alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione). (Rigetta, App. Cagliari, 30/06/2010).
Cass. civ. n. 12921/2015
Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti.
Cass. civ. n. 10517/2015
In caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla cancelleria e poi ritirato dalla parte.
Cass. civ. n. 7624/2015
Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità, di indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., l'istanza di sospensione del termine, il provvedimento del giudice della revocazione che concede la sospensione e la comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, nonché le relative date dei suddetti atti, al fine di consentire alla Corte di legittimità di verificare la tempestività dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 1554/2015
In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione "stesso giudice", di cui all'art. 398, primo comma, cod. proc. civ., designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, sicché è ammissibile il giudizio di revocazione che si svolga dinanzi ad altra sezione, diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, appartenente allo stesso Ufficio.
Cass. civ. n. 18336/2014
L'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569, ult. comma, cod. proc. civ. ai creditori iscritti ex art. 498 cod. proc. civ. che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.
Cass. civ. n. 10416/2014
In materia di revocazione ordinaria, nessuna disposizione del codice di procedura civile inibisce alla parte, che pure abbia ottenuto la sospensione del termine per la proposizione dell'impugnazione ex art. 398 cod. proc. civ., di svolgere egualmente l'impugnazione, tenuto conto delle circostanze e di ragioni di opportunità difensiva.
Cass. civ. n. 6512/2014
Nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza, l'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c. — posto in essere malgrado la pednenza di impugnazione avverso la suddetta decisione — innanzi al giudice indicato come competente è nullo in quanto effettuato durante la sospensione del processo, senza che assuma rilievo al corretta individuazione del giudice davanti al quale è compiuto poiché la successiva conferma di tale designazione da parte della Corte di cassazione non ha efficacia sanante.
Cass. civ. n. 3718/2013
Durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma, c.p.c., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa.
Cass. civ. n. 21109/2013
Lo stato di sospensione del processo (nella specie, per effetto di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di una questione interpretativa di norme comunitarie) non preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, perché non esclude la pendenza del giudizio e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quest'ultimo, non è di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito. (Dichiara inammissibile).
Cass. civ. n. 1881/2012
L'art. 398, quarto comma, c.p.c., interpretato alla luce dei principi costituzionali sul processo "giusto" e di "ragionevole durata", al fine di scongiurare condotte processuali dilatorie e di evitare ingiustificati ritardi nella definizione del giudizio, non consente al ricorrente per revocazione di giovarsi della sospensione del termine di ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione per revocazione sia "manifestamente infondata".
Cass. civ. n. 23480/2011
L'esercizio del potere del giudice, davanti al quale è proposta la revocazione, di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., presuppone la pendenza di tale termine al momento della decisione sull'istanza di sospensione formulata dalla parte interessata, con la conseguenza che il giudice della revocazione non deve concedere la richiesta sospensione allorché il termine medesimo risulti ormai scaduto, e ciò anche nel caso in cui egli ritenga la domanda di revocazione non manifestamente infondata; pertanto, il provvedimento di sospensione, eventualmente concesso a termine già scaduto, è radicalmente nullo e improduttivo dell'effetto sospensivo, per contrasto con il divieto generale di sospensione o proroga dei termini perentori, quali sono quelli stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di impugnazione.
Cass. civ. n. 24549/2010
In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse).
Cass. civ. n. 11413/2010
La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, né, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c..
Cass. civ. n. 23693/2009
L'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva riconosciuto come legittimamente acquisite le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, svoltosi nel contraddittorio delle parti, sin dall'inizio del giudizio di primo grado, nonostante l'assenza di un formale provvedimento del giudice istruttore e la materia acquisizione della relativa relazione soltanto in sede di decisione da parte del tribunale, posto che dette risultanze erano state invocate già nell'atto di citazione e prese specificamente in considerazione delle difese della parte convenuta, senza che fossero sollevate eccezioni di rito).
Cass. civ. n. 21927/2009
Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 c.p.c., la data in cui la sentenza sulla revocazione è stata comunicata (ovvero pubblicata, se a tale momento faccia esplicito riferimento - come nella specie - l'ordinanza di sospensione di cui al citato art. 398), al fine di consentire alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione di legittimità.
Cass. civ. n. 19563/2009
Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento. Inoltre, una volta che sia stata ritualmente acquisita al giudizio, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai limiti meramente descrittivi fissati dalla L. in quella sede, la relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.
Cass. civ. n. 19041/2006
In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione «stesso giudice» di cui all'art. 398 prima parte, c.p.c., designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, con la conseguenza che, mutato (ed eventualmente soppresso) per legge l'ufficio, la competenza a revocare viene trasferita all'ufficio successore. (Fattispecie relativa al trasferimento delle funzioni di giudice d'appello nel processo del lavoro dal tribunale alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 73 D.L.vo N. 51 del 1998).
Cass. civ. n. 4702/2006
In base al testo dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., così come novellato dalla legge n. 353 del 1990, la sospensione del procedimento di cassazione, nella pendenza di un giudizio di revocazione, non consegue automaticamente alla proposizione della revocazione, ma può essere disposta, su istanza di parte, dal giudice della revocazione, qualora ritenga tale impugnazione non manifestamente infondata; né la sospensione può essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., mancandone i relativi presupposti di pregiudizialità logica o giuridica tra controversie, dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.
Cass. civ. n. 1196/2006
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 68 della legge n. 353 del 1990). Tale effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del provvedimento del giudice, e non della semplice richiesta della parte (che peraltro può essere contenuta anche in atto distinto dalla citazione per revocazione), e ciò non contrasta, manifestamente, con il diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza della effettività della tutela del medesimo diritto, che nella specie appare pienamente rispettata, atteso che la parte dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l'esito dell'istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere il provvedimento del giudice sull'istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere.
Cass. civ. n. 22902/2005
Il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 c.p.c., come sostituito dall'art. 68, legge n. 353 del 1990 ha escluso che la proposizione della revocazione possa automaticamente sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, richiedendosi allo scopo un apposito provvedimento del giudice innanzi al quale è stata proposta la revocazione. Ne consegue che, in mancanza di tale provvedimento, i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 398, ultimo comma c.p.c..
Cass. civ. n. 16370/2005
Nell'espropriazione immobiliare, per poter procedere alla distribuzione del ricavato della vendita forzata, è necessario che non vi siano contestazioni in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito, perché in tal caso il progetto di distribuzione non può essere approvato, ed occorre accertare l'ammontare del credito contestato mediante un ordinario giudizio di cognizione, in attesa della cui definizione la distribuzione dev'essere sospesa: ne consegue che qualora, nonostante l'avvenuto accertamento del credito, il debitore abbia continuato ad opporsi all'assegnazione, anche parziale, del ricavato al creditore, quest'ultimo non è responsabile della lievitazione del credito, ancorché giustificata dal diritto dell'opponente di ottenere la determinazione definitiva del proprio debito. (Nella specie, il debitore si era opposto al pagamento della somma assegnata al creditore nel progetto di distribuzione, segnalando la pendenza di un giudizio per l'accertamento del credito, all'esito del quale, tuttavia, aveva ribadito le proprie contestazioni, determinando un ritardo complessivo di circa tre anni nella soddisfazione del credito).
Cass. civ. n. 15826/2005
Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la distribuzione del ricavato, che segna la chiusura del procedimento esecutivo, precludendo l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., non dev'essere intesa in senso letterale come ripartizione effettiva e concreta, ma come ordine di distribuzione e pagamento, il quale, pur essendo previsto dall'art. 598 c.p.c. come adempimento successivo all'approvazione del progetto di distribuzione, può anche essere emesso contemporaneamente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di fornire la prova della posteriorità della vicenda distributiva rispetto alla proposizione dell'opposizione.
Cass. civ. n. 733/2005
La revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato, prevista dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere proposta davanti al medesimo organo giurisdizionale, in base al principio, posto dall'art. 398, primo comma, c.p.c., ed avente portata generale, secondo cui la revocazione si propone «davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata» Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione per revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di cassazione, essendo il ricorso in cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 4427/2004
L'articolo 298 c.p.c., secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ha provocato la sospensione. Ne consegue in tale ipotesi la nullità della sentenza emessa nel processo sospeso.