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Articolo 702 quater Codice di procedura civile — Appello

Articolo 702 quater Codice di procedura civile — Appello

L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione . Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16893/2018

L’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine “breve” di cui all’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.

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Cass. civ. n. 14478/2018

In tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all’appello, l’art. 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell’art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima.

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Cass. civ. n. 11331/2017

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – dell’art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte.

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Cass. civ. n. 7401/2017

Nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., la comunicazione di cancelleria deva avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione.

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Cass. civ. n. 5840/2017

Nel procedimento sommario di cognizione, l’ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile ex art. 702 quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, ai sensi del cit. art. 702 quater.

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Cass. civ. n. 7258/2014

La pronuncia del tribunale che dichiara inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non è impugnabile per cassazione, ma è appellabile ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ. in quanto tale norma ammette l’appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 702 ter, sesto comma, cod. proc. civ. che, a sua volta, si riferisce all’ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo, pronunciata in tutti i casi in cui il giudice «non provvede ai sensi dei commi precedenti» e, dunque, contenente la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d’inammissibilità per tardività della domanda.

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Cass. civ. n. 11465/2013

In tema di procedimento sommario di cognizione, l’art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall’art. 345, secondo comma, c.p.c. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d’appello e non al tribunale in sede collegiale.

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