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Articolo 67 Codice di procedura civile — Responsabilità del custode

Articolo 67 Codice di procedura civile — Responsabilità del custode

Ferme le disposizioni del Codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 [ 179 ].

Egli è tenuto al risarcimento dei danni [ c.c. 2043 ] cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia [ 521; c.c. 1176 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10014/2017

In tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

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Cass. civ. n. 24257/2007

Nel procedimento relativo alla liquidazione dell’indennità spettante al custode di cose sottoposte a sequestro penale è parte necessaria il P.M., quale organo preposto alla vigilanza sull’osservanza delle leggi ed alla tutela dei diritti e degli interessi anche finanziari dello Stato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal custode ex art. 111 Cost., notificato al giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione e non al P.M.

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Cass. civ. n. 10252/2002

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand’anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.

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Cass. civ. n. 4464/1985

Il divieto di comprare stabilito dall’art. 1471, n. 2 c.c. colpisce tutti coloro i quali, nell’esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro soggetto e pertanto, nel caso di esecuzione forzata, detto divieto si applica anche al custode dei beni pignorati o sequestrati il quale, pur non essendo espressamente menzionato, è inquadrabile nella più generale categoria contemplata al n. 2 di detta norma poiché, essendo un soggetto al quale viene affidato l’esercizio di una funzione pubblica temporanea da svolgere quale longa manus degli organi giudiziari, proprio in tale veste partecipa alla procedura esecutiva, provvedendo alla conservazione dei beni sottoposti a vincolo ed alla relativa amministrazione, eventualmente necessaria.

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Cass. civ. n. 6115/1984

Il custode di cose sequestrate ai sensi dell’art. 644 c.p.p. ovvero degli artt. 65, 67 c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come ausiliario di lui, e, perciò, la sua posizione è nettamente distinta da quella, eventualmente rivestita, di dipendente subordinato di un terzo. Ne consegue che il custode assume una propria ed autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate, senza che possa sussistere alcuna responsabilità del datore di lavoro a termini dell’art. 2409 c.c.

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